Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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31 Gennaio 2025
FRINGE BENEFIT PER DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO: NECESSARIA UN’AUTODICHIARAZIONE
Per fruire della soglia di non imponibilità incrementata a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 commi 390 – 391 della L. 207/2024, è necessaria un’apposita dichiarazione del lavoratore dipendente, nella quale siano indicati dati anagrafici e codice fiscale dei figli fiscalmente a carico .
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare N. 23/2023 relativamente alla precedente disciplina, nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente l’agevolazione in commento non è applicabile, con conseguente riconoscimento della minore soglia di 1.000 euro. Nella Circolare è inoltre chiarito che, non essendo prevista per norma una forma specifica, la dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, ad esempio mediante un formulario.
In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione.
Viene, inoltre, precisato che i lavoratori per i quali siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al datore di lavoro, che recupererà il beneficio non spettante dalle retribuzioni corrisposte nelle paghe successive e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, in caso di cessazione dello stesso nel corso dell’anno.
L’ultimo periodo del comma 390 dell’art. 1 della L. 207/2024, stabilisce, infine, che i datori di lavoro applicano l’agevolazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Tale condizione è richiesta sia per l’incremento base a 1.000 euro, sia per quello a 2.000 euro previsto per i soli dipendenti con figli a carico.
In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

