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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 12 Dicembre 2025

ESTEROVESTIZIONE: SERVE UNA PROVA CONCRETA DELL’ATTIVITÀ DECISIONALE IN ITALIA

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari ha chiarito un punto cruciale nella valutazione dei casi di presunta esterovestizione: quando una società con sede all’estero svolge un’effettiva attività economica oltreconfine, non può essere considerata fiscalmente residente in Italia solo sulla base di elementi indiziari generici.

Il caso analizzato riguardava una società sammarinese operante nel settore della promozione pubblicitaria online, accusata dall’Amministrazione finanziaria di aver omesso le dichiarazioni fiscali italiane, in quanto ritenuta di fatto amministrata dal territorio italiano. L’Agenzia sosteneva che le decisioni strategiche venissero prese in Italia, richiamando documentazione extracontabile rinvenuta presso una società italiana partecipante e alcune email che, secondo i verificatori, avrebbero dimostrato un ruolo decisionale del socio italiano.

La Cgt di Bari ha però ribaltato la prospettiva. La difesa ha dimostrato che la società svolgeva concretamente la propria attività a San Marino: le assemblee venivano regolarmente tenute nel territorio sammarinese, con verbalizzazione notarile, e la società disponeva di un immobile utilizzato come sede operativa, dove lavoravano i dipendenti. Anche la figura dell’amministratore unico, residente a San Marino, risultava effettivamente coinvolta nella gestione quotidiana, smentendo l’idea di un mero ruolo formale.

Inoltre, il numero limitato di email prodotte dall’Agenzia non era sufficiente a sostenere l’esistenza di un centro decisionale in Italia, soprattutto se confrontato con la mole di comunicazioni tipicamente scambiate da un’impresa attiva nel digital marketing.

La decisione si pone in continuità con l’orientamento della Cassazione, che ha più volte affermato come l’esterovestizione possa configurarsi solo in presenza di una struttura artificiosa, priva di reale sostanza economica. In mancanza di prove solide che dimostrino un effettivo svolgimento dell’attività direttiva in Italia, l’imputazione non può reggere.

La Corte ha quindi riconosciuto l’insufficienza del quadro probatorio e condannato l’Amministrazione finanziaria alle spese, ribadendo un principio rilevante per le imprese che operano oltreconfine: la sostanza economica rimane il parametro decisivo per individuare la residenza fiscale.


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