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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 28 Marzo 2024

DOMIILIO FISCALE: TASSAZIONE PER I LAVORATORI ALL’ESTERO CON RESIDENZA IN ITALIA

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5563/2024, chiarisce il trattamento fiscale nel caso di lavoratore dipendente con residenza civilistica in Italia ma la cui attività è svolta all’estero per oltre 183 giorni.

In tal caso, l’art.15, paragrafo 1, secondo periodo dei Trattati internazionali attribuisce potestà concorrente a Stato della residenza e Stato della fonte. Pertanto, il contribuente dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, recuperando la doppia tassazione attraverso il meccanismo del credito d’imposta, cioè scontando dalle imposte dovute in Italia quelle già versate all’estero per il medesimo reddito.

Il criterio enunciato dalla sentenza in oggetto sarebbe valido verso tutti i trattati internazionali siglati, ad eccezione di quello con l’Arabia Saudita che presenta delle peculiarità ad hoc.

La sentenza permette anche di esaminare il nuovo criterio di residenza fiscale (art. 2, comma 2 del TUIR), il quale attribuisce rilevanza al concetto di domicilio fiscale inteso come il luogo in cui si concentrano gli interessi, principalmente personali e familiari. Precedentemente, invece, il domicilio veniva inteso come il luogo ove si concentrano gli interessi familiari ed economico-patrimoniali del contribuente.

Con tale nuova interpretazione non è più possibile individuare la residenza nel luogo di produzione del reddito; l’unico modo a disposizione del contribuente per evitare la tassazione concorrente sarebbe trasferire anche la famiglia nella Stato della fonte.


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