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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 13 Gennaio 2023

DIRITTO SOCIETARIO: versamenti in conto capitale

La Cassazione (ordinanza n. 33957/2022) ha ribadito la natura dei versamenti in conto capitale eseguiti dai soci: essi sono, a tutti gli effetti, assimilabili al capitale di rischio e definitivamente acquisiti al patrimonio della società, contribuendo a formare una riserva che ha, di regola, carattere disponibile, ma la cui distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio. Di norma tale restituzione avviene per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Di diversa natura sono invece i finanziamenti dei soci, che costituiscono veri e propri mutui (art. 1813 e seguenti del Codice civile), che derivano da un contratto in forma libera e comportano l’iscrizione della somma versata tra i debiti della società verso i soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini pattuiti. Per quanto riguarda i versamenti in conto futuro aumento di capitale, essendo causalmente collegati ad un deliberando aumento di capitale, danno diritto alla restituzione quando tale aumento di capitale non sia deliberato nei termini fissati, essendo venuta meno la causa giustificativa del versamento eseguito dal socio. Ove manchi una chiara manifestazione di volontà delle parti al momento della dazione in denaro, per la qualificazione del versamento in una delle tre fattispecie descritte, assume rilevanza la terminologia adottata nel bilancio della società, comunque soggetto all’approvazione dei soci.  


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