La Cassazione, con la sentenza n. 24068/2022, ha precisato che all’amministratore di una S.p.A. non è consentito delegare ad un terzo poteri che per la vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori. Resta possibile delegare ad un terzo il compimento di uno o più atti o lo svolgimento di un’attività che per ampiezza, rilievo economico e durata nel tempo, non ponga in essere un succedaneo del potere d’amministrare la società, assegnato esclusivamente agli amministratori, i quali dell’esercizio di un tale potere sono chiamati a rispondere alla società, come previsto dall’art. 2392 del Codice civile.