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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 23 Settembre 2022

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: casa posseduta dal coniuge in comunione legale

L’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 400 dell’1.8.2022) ha recentemente esaminato un caso di (non) spettanza di agevolazioni “prima casa” di due coniugi in regime di comunione dei beni. Un coniuge (Tizio) aveva acquistato un immobile con le agevolazioni “prima casa”, prima del matrimonio (quindi a titolo personale). In costanza di matrimonio aveva poi acquistato in comunione legale con la coniuge (Caia) un altro immobile abitativo, su cui solo la coniuge Caia aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa (sul 50%). Tizio intendeva quindi permutare il proprio immobile personale acquistato prima del matrimonio con una nuova abitazione ed ha chiesto all’Agenzia di poterla acquistare coi benefici “prima casa”. L’Agenzia ha però negato tale possibilità, ricordando che la titolarità in comunione legale con la moglie dell’altra abitazione acquistata con il beneficio, anche solo sulla quota del 50% dall’altro coniuge, gli impedisce per espressa previsione della lett. c– della Nota II-bis, di acquistare con l’agevolazione. Sempre a proposito di agevolazione “prima casa”, la Cassazione (ordinanza n. 10562 dell’1.4.2022) ha stabilito la decadenza delle agevolazioni qualora entro un anno dalla vendita (dell’immobile acquistato con agevolazione) il contribuente disponga di una “promessa di vendita”, ma non sia riuscito a rogitare l’immobile promesso a causa del ritardo del promittente venditore.  


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