Nell’ordinanza della Cassazione n. 21422 del 6.7.2022 è stata esaminata la natura del credito di finanziamento del socio che ha ceduto la propria quota partecipativa. I giudici hanno stabilito che tale credito, pur scollegato dalla partecipazione, mantiene la natura postergata prevista dall’art. 2467 del Codice civile. Naturalmente ove sia stata superata la situazione di rischio per i creditori sociali, che si pone a fondamento della postergazione, il credito dell’ex socio ritorna ordinariamente esigibile, sebbene non risultino adempiuti, in quel momento, tutti gli altri debiti sociali.