Nella risposta ad interpello n. 554/2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la cessione di fabbricati, anche se collabenti (classificati nella categoria F/2), comporta l’applicazione del regime IVA ordinario, dando rilievo alle caratteristiche oggettive del bene al momento della cessione, e senza che operazioni successive economicamente indipendenti ne influenzino il trattamento. Tale principio riproduce il senso delle sentenze comunitarie nelle cause “C-326/11” e “C-71/18”. Non vi è quindi l’assimilazione alla vendita di un terreno. Nel caso di specie si è trattato di fabbricati a suo tempo destinati all’attività alberghiera. L’Agenzia nella risposta di cui sopra precisa che necessariamente lo status di fabbricato sia comprovato in base alle caratteristiche ed eventualmente supportato da idonea documentazione.
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