Nell’ordinanza n. 26071 del 5.9.2022, la Cassazione è intervenuta sui diritti del socio accomandante di una S.a.s. con riferimento alla comunicazione del bilancio della società. Come prevede il terzo comma dell’art. 2320 del Codice civile, i soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza consultando il libri e gli altri documenti della società. Mentre per quanto riguarda l’esame di libri e documenti si presume un’esplicita richiesta del socio, la comunicazione del bilancio costituisce un adempimento doveroso da parte degli amministratori, a prescindere dalla necessità di una richiesta in tal senso avanzata dagli accomandanti. Quest’ultimo obbligo consente al socio di capitale sia l’eventuale diritto di impugnativa giudiziale del bilancio, sia di verificare la fedeltà della dichiarazione dei redditi della società che, come noto, si ripercuote su quella del socio. La normativa vigente, come noto, prevede l’applicazione della sanzione per infedeltà della dichiarazione anche allo stesso socio.