La Cassazione (sentenza n. 7128 del 10.3.2023), ha stabilito che il diritto successorio del coniuge di abitazione sulla casa “adibita a residenza familiare” non è estensibile ad altre abitazioni a disposizione dei coniugi (prima dell’apertura della successione). Ci si riferisce in particolare alle abitazioni destinate alla villeggiatura. L’oggetto del diritto, quindi, è solo l’immobile in cui i coniugi dimoravano insieme prima della morte del “de cuius” e non può estendersi ad un diverso immobile (vedasi anche le sentenze della Cassazione n. 1444 del 18.1.2023, n. 12042 del 22.6.2020 e n. 4088 del 14.3.2012). La nozione di casa “adibita a residenza familiare” comporta l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.