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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 21 Aprile 2023

ACCERTAMENTO: avviso bonario nullo se mancano le motivazioni

L’avviso bonario, sia che derivi da liquidazione automatica (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), sia da controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), a stretto rigore normativo, non sarebbe impugnabile (in quanto lo sarebbe la successiva cartella di pagamento), ma tale opposizione è ammessa da un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Giustizia tributaria di II grado del Lazio (sentenza n. 4538 del 19.10.2022), a fronte dell’eccezione di inammissibilità del ricorso contro l’avviso bonario da parte dell’Ufficio (cui non faceva seguito l’impugnazione della successiva cartella di pagamento), nel rilevare la legittimità dell’impugnazione dell’avviso, ha osservato come nessuna rilevanza ha la mancata impugnazione della cartella emessa a seguito dell’atto impugnato, in quanto l’annullamento di quest’ultimo, quale presupposto, comporta l’inefficacia della cartella. Il ricorrente si doleva della omessa motivazione dell’atto riferito all’irrogazione di sanzioni; l’Ufficio forniva in giudizio le spiegazioni richieste ed i giudici, considerando tali chiarimenti un’integrazione della motivazione omessa nell’avviso bonario, hanno accolto il ricorso del contribuente, dichiarando nullo l’avviso bonario.


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