Diversi Tribunali hanno recentemente sentenziato che, nell’ambito della circolazione stradale, il danneggiato non assicurato non ha diritto ad essere risarcito (da ultimo, il Tribunale di Nola del 28 maggio scorso). Tale principio deriverebbe dalla considerazione che il veicolo non assicurato non aveva assolutamente il diritto di circolare e la sua situazione “contra legem” porta ad escludere che il danno da lui subito possa qualificarsi “ingiusto”. Il danneggiato, avendo accettato i rischi della scopertura, terrebbe una condotta che fuoriesce dall’oggetto assicurativo coperto dalla polizza e perde la legittimazione all’azione diretta. Inoltre la sentenza cita i principi sulla causalità, sostenendo che la messa su strada di veicolo non coperto da assicurazione sia causa esclusiva del sinistro e l’antecedente logico e fattuale senza il quale il danno lamentato mai avrebbe potuto verificarsi. Tali considerazioni non sono state tuttavia recepite dalla Cassazione (sentenza n. 1179/2022).