La Cassazione (ordinanza n. 13600 del 17.5.2023), a conferma di altre precedenti pronunce, ha ribadito che, nel caso in cui una società sia cancellata del Registro delle imprese, può ugualmente far valere i propri diritti, ad esempio riguardo all’esistenza di un credito, anche se la cancellazione avviene in pendenza di giudizio. In questo caso, i suoi diritti non liquidati si trasferiscono in capo ai soci. Secondo la Suprema Corte, inoltre, a nulla rileva il fatto che la cancellazione della società sia intervenuta in un momento in cui la sentenza che accertava il suo credito non era ancora passata in giudicato: la successione dei soci nel credito della società, infatti, non è condizionata dalla definizione del giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito stesso, considerato che, in caso di interruzione del processo per l’avvenuta estinzione della società, i soci possono comunque proseguirlo o riassumerlo ai sensi dell’art. 110 del Codice di procedura civile.