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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 7 Giugno 2024

DETASSATI GLI UTILI PROVENIENTI DA GERMANIA E BRASILE

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia mantengono la potestà impositiva di entrambi gli Stati contraenti, con aliquote ridotte per i rapporti intrasocietari, in linea con il modello OCSE. In questo modo, la doppia imposizione viene eliminata tramite il metodo del credito d’imposta, per cui l’utile concorre alla formazione del reddito in Italia e l’imposta estera è scomputata da quella italiana, con alcune eccezioni per i redditi percepiti dalle persone fisiche.

Tuttavia, nei Trattati con Germania e Brasile, l’Italia ha scelto per i dividendi il metodo dell’esenzione.

La Convenzione Italia-Brasile, infatti, prevede che i redditi brasiliani siano tassati anche in Italia con scomputo delle imposte pagate in Brasile, ma per i dividendi c’è un’esenzione totale se l’italiana detiene almeno il 25% della società brasiliana, purché entrambe le società siano società di capitali.

Anche, la Convenzione con la Germania prevede un’esenzione totale per i dividendi pagati da una società tedesca a una società italiana con almeno il 25% di partecipazione diretta. Le sentenze della Cassazione n. 30140/2019 e n. 29635/2019 hanno chiarito che l’esenzione è totale e non condizionata dalla doppia imposizione giuridica (ovvero della contemporanea imposizione sugli stessi dividendi da parte dello Stato tedesco).

In conclusione, i dividendi percepiti da società italiane con partecipazioni di almeno il 25% in società brasiliane o tedesche sono esclusi da tassazione in Italia. Gli Uffici potrebbero contestare che grazie alle previsioni convenzionali l’utile beneficerebbe di una doppia detassazione.

Nel caso della Germania, ciò è fisiologico per effetto dell’esenzione “madre-figlia” nello Stato tedesco; la Cassazione, come sopra evidenziato, ha ritenuto il dato pienamente conforme ai principi comunemente accettati a livello internazionale.

Per le società brasiliane, pur non trovando una sentenza a diretto supporto, sarebbe lecito considerare quanto ribadito dalle sentenze nn. 30140/2019 e 29635/2019: le norme convenzionali prevalgono su quelle nazionali. Quindi, le esenzioni convenzionali dovrebbero evitare rischi di contestazione pur in presenza di una imposizione eventualmente non congrua del reddito in Brasile e della conseguente qualificazione dell’utile come “privilegiato” secondo le norme interne italiane (art. 47-bis del TUIR), che lo vorrebbero invece assoggettato ad imposta almeno per il 50% del suo ammontare.


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