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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 5 Dicembre 2025

DEDUCIBILITA’ FISCALE ATTIVITA’ IMMATERIALI PER I SOGGETTI IAS/IFRS: NOVITA’ TRANSITORIE PER L’ANNO 2026

Il Ddl. di bilancio 2026 introduce, in via transitoria per il solo 2026, una modifica rilevante al regime di deducibilità fiscale dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita dei soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS/IFRS, intervenendo sull’articolo 103 comma 3-bis del TUIR.

Secondo gli IAS/IFRS, tali attività non sono ammortizzate ma assoggettate a impairment test, ai sensi dello IAS 36. L’attuale disciplina fiscale consente la deduzione extracontabile nei limiti di un diciottesimo del costo per anno, anche in assenza di svalutazioni imputate a conto economico.

L’articolo 32 comma 1 lettera c) del Ddl. modifica questa impostazione prevedendo la facoltà di deduzione fiscale nei limiti delle svalutazioni imputate a conto economico e a partire dall’esercizio in cui queste sono rilevate, mantenendo il limite massimo di un diciottesimo del valore per anno. Le quote non dedotte negli anni precedenti la svalutazione saranno recuperabili nei periodi successivi, entro i limiti dell’ammortamento fiscale massimo.

La Relazione illustrativa chiarisce che la norma mira ad evitare deduzioni extracontabili in assenza di svalutazioni transitate a conto economico. La misura ha attualmente natura sperimentale ed è limitata alle attività immateriali che verranno iscritte o ai maggiori valori che verranno riconosciuti nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, con obbligo di monitoraggio mediante apposita esposizione in dichiarazione dei redditi.


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