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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 27 Giugno 2025

DEDUCIBILITÀ DEL VESTIARIO PER PROFESSIONISTI E ARTISTI: UN ARGOMENTO ANCORA CONTROVERSO

Il tema della deducibilità delle spese per l’acquisto di vestiario da parte di artisti e professionisti rimane tuttora un argomento controverso. La normativa di riferimento è l’art. 54 del TUIR, che prevede la deducibilità delle sole spese “inerenti” all’attività svolta. L’inerenza, secondo la giurisprudenza, si identifica con un rapporto diretto e necessario tra il costo sostenuto e l’attività professionale.

La questione si complica quando l’abbigliamento acquistato può avere un uso promiscuo, ovvero essere indossato sia in ambito lavorativo, sia nella vita privata. Mentre capi come la toga, il camice o gli abiti di scena sono pacificamente deducibili, per l’abbigliamento formale o di rappresentanza i giudici si sono espressi in modo non univoco. Alcune sentenze, come quella della C.G.T. di Torino, hanno ammesso la deducibilità per un commercialista tenuto, per ragioni di immagine e decoro, a indossare abiti di alta qualità. Altre, invece, hanno negato l’inerenza nel caso di avvocati o commercialisti, considerandoli costi personali e quindi non deducibili.

Particolare apertura si è registrata nei confronti di artisti, influencer e personaggi pubblici. Per queste categorie, il vestiario è spesso ritenuto funzionale all’immagine professionale e, in alcuni casi, previsto contrattualmente. Ne è conseguito, in molte decisioni, il riconoscimento di una deducibilità parziale (tipicamente al 50%), trattandosi di beni a uso promiscuo, come stabilito dall’art. 54-quinquies del TUIR.

In ogni caso, la deduzione è subordinata alla documentazione puntuale e alla coerenza tra spesa e attività esercitata.


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