L’agenzia delle Entrate con la risposta di interpello n.192/2024 ha affermato che in caso di cessione di immobile oggetto di agevolazione prima casa entro cinque anni dall’acquisto, la successiva acquisizione del diritto di usufrutto su un altro immobile da adibire ad abitazione principale non è idonea ad evitare la decadenza dal beneficio fruito al momento del precedente acquisto. La risposta dell’Agenzia, così come l’Ordinanza n. 11221/2020 della Cassazione, specificano che mentre la norma sull’applicazione dell’agevolazione prima casa si fonda sul presupposto di atti traslativi anche diversi dall’acquisto della proprietà, quali atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, uso e abitazione, la norma sulla decadenza fa riferimento esclusivamente all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, sebbene anche i diritti reali sopra citati siano idonei a garantire la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.