La legge di bilancio 2023 ha istituito un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita.
Con la Circolare n. 4 del 23 febbraio u.s., l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti circa il predetto “contributo di solidarietà”.
La base imponibile del contributo in esame è rappresentata dall’extra reddito conseguito dalle imprese dei predetti settori nel periodo d’imposta 2022 (per imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), rispetto alla media dei redditi conseguito nei 4 esercizi precedenti.
Tra i chiarimenti di maggior rilievo, oltre a quelli più strettamente inerenti le (complesse) modalità di calcolo, viene ribadita l’esenzione dal contributo per le microimprese e le piccole imprese che esercitano l’attività di “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.