La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4753/2025, ha ribadito che la confisca del profitto del reato ex art. 19 D. Lgs. 231/2001, anche nel caso di patteggiamento, è obbligatoria e non disponibile dalle parti, dovendo colpire l’intero ricavato del “reato contratto” e non solo la plusvalenza. Il caso riguardava la vendita di un dipinto rubato, oggetto di ricettazione e autoriciclaggio, per la quale il GIP aveva disposto la confisca di 750.000 euro, corrispondenti all’intero prezzo di vendita. La difesa contestava tale quantificazione, sostenendo che la misura dovesse limitarsi alla plusvalenza, per non intaccare il patrimonio lecito dell’ente. La Cassazione ha ribadito che nei “reati contratto” l’illecito coincide con l’operazione economica e il relativo corrispettivo è integralmente.