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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 24 Gennaio 2025

CONFERIMENTI DI MINORANZA A REALIZZO CONTROLLATO : SUPERATO IL VINCOLO DELL’ ”UNIPERSONALITÀ” DELLA CONFERITARIA

Ai sensi del comma 2-bis dell’Art. 177 del Tuir, riguardante gli scambi di partecipazioni, nella versione ante riforma fiscale, il regime di realizzo controllato è applicabile anche nei casi in cui la società conferitaria non acquisisca il controllo di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. della società scambiata, a condizione che ricorrano congiuntamente due requisiti:

  1. che i singoli conferimenti (non potendosi computare congiuntamente le partecipazioni conferite) abbiano  ad oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione (percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni);
  2. che la società conferitaria sia una società, esistente o di nuova costituzione, “unipersonale”, ossia interamente partecipata dal conferente.

Con la riforma fiscale di cui al D.Lgs  192/2024, la seconda condizione diventa meno restrittiva. Sarà possibile applicare il regime di realizzo controllato per conferimenti di partecipazioni di minoranza qualificata anche nei confronti di società pluripersonali, se il conferente è una persona fisica e i soci della società conferitaria sono familiari del conferente ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Detta novità è applicabile alle  operazioni poste in essere a partire dal 31 dicembre 2024.


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