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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 20 Settembre 2024

CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE: LO STUDIO DEL CONSULENTE NON È UN LUOGO NEUTRO E PRIVO DI CONDIZIONAMENTI

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10065 del 2024, ha fornito un’interpretazione restrittiva del concetto di “sede sindacale” come luogo protetto in cui il lavoratore può validamente rinunciare e transigere su diritti legati al rapporto di lavoro. Secondo i giudici, la tutela del lavoratore deve basarsi non solo sulla presenza di un rappresentante sindacale, ma anche sul luogo fisico della conciliazione, che deve essere neutro e privo di condizionamenti. L’articolo 2113 del Codice civile prevede che tali rinunce siano valide solo se avvenute in accordi conciliativi secondo specifiche procedure. Le sedi idonee includono: il giudice istruttore, la Commissione di conciliazione dell’Ispettorato del lavoro, Commissioni di certificazione o sindacali, sedi definite da contratti collettivi, e la negoziazione assistita da avvocati. La Corte ha precisato che la conciliazione sindacale deve svolgersi in un luogo adeguato, escludendo sedi come lo studio di un consulente o il luogo di lavoro, per evitare pressioni indebite. Inoltre, è necessario che l’assistenza sindacale sia effettiva, garantendo al lavoratore piena consapevolezza dei diritti a cui sta rinunciando.


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