Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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12 Giugno 2026
CLIENTI DIROTTATI AL FUTURO DATORE: SCATTA IL RISARCIMENTO PER IL LAVORATORE
Il dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, sottrae clientela al proprio datore può essere condannato al risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del Codice civile. Tale obbligo permane fino all’effettiva risoluzione del rapporto e vieta qualsiasi comportamento idoneo a pregiudicare gli interessi dell’azienda.
Lo ha ribadito la Cassazione, confermando la condanna di un medico che, alla vigilia delle dimissioni, aveva contattato alcuni pazienti del centro sanitario presso cui lavorava indirizzandoli verso una struttura concorrente nella quale stava per trasferirsi. Pur non configurandosi un’ipotesi di concorrenza sleale, la Corte ha ritenuto integrata la violazione del dovere di fedeltà, sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria del lavoratore subordinato.
Secondo i giudici, il dipendente deve astenersi, durante il rapporto di lavoro, da attività svolte in proprio o per conto di terzi in conflitto con gli interessi del datore, soprattutto quando sfrutta conoscenze e relazioni acquisite nell’esercizio delle proprie mansioni. Né eventuali ritardi nel pagamento della retribuzione possono giustificare la violazione di tale obbligo.
Nel caso concreto, è divenuta definitiva la condanna del medico al risarcimento di oltre 15 mila euro in favore dell’ex datore di lavoro.
