Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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28 Marzo 2024
CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI RICLASSIFICATE NELL’ATTIVO CIRCOLANTE: TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE
La riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita nell’attivo circolante è un processo delineato dal principio contabile OIC 16, che non altera la classificazione iniziale dell’immobilizzazione, avendo la finalità di evidenziare che, a seguito della cessione, si genereranno disponibilità liquide. Contabilmente, l’ammortamento delle immobilizzazioni riclassificate viene interrotto e la loro valutazione avviene al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione, ai sensi dell’articolo 2426 n. 9 del Codice Civile.
Al momento della cessione delle predette immobilizzazioni, il provento ottenuto deve essere classificato come plusvalenza, a prescindere dal fatto che al momento della vendita il bene sia iscritto nell’attivo circolante. Ciò significa che l’immobilizzazione rimane tale agli effetti contabili e fiscali, seguendo le disposizioni previste per le alienazioni dall’OIC 16.
Da un punto di vista fiscale, queste considerazioni sono confermate dal principio di derivazione, implicando che la tassazione della plusvalenza, se presenti i requisiti previsti dall’articolo 86 del TUIR, si applica su un periodo di cinque esercizi. Sempre ai fini fiscali, è consigliabile mantenere l’immobilizzazione nel registro dei beni ammortizzabili fino alla sua cessione.
In definitiva, l’impatto reale della riclassificazione si manifesta in una differente lettura del bilancio in un’ottica finanziaria, cambiando gli indici di bilancio, ad esempio con un miglioramento degli indicatori di copertura delle immobilizzazioni con i mezzi propri.
