Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Settembre 2025
CASSAZIONE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DIVENUTO DISABILE SE MANCANO MANSIONI COMPATIBILI
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 settembre 2025, n. 24994, ha chiarito che, in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare non solo l’inidoneità fisica del lavoratore alle sue mansioni, ma anche l’impossibilità di ricollocarlo in altre posizioni compatibili con le sue condizioni di salute, incluse mansioni inferiori. Il caso oggetto della pronuncia riguarda una dipendente assunta come barista presso un albergo, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e assente dal lavoro per oltre 440 giorni. Il medico competente, al termine del periodo di assenza, aveva accertato la parziale idoneità della lavoratrice, subordinandola a severe restrizioni: divieto assoluto di movimentare carichi, esclusione da postazioni che richiedessero una permanenza prolungata in posizione eretta e preferenza per attività da svolgere seduta. Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello di Venezia avevano già respinto l’impugnativa del licenziamento, rilevando che all’interno dell’organizzazione aziendale non esistevano mansioni compatibili con tali limitazioni. In particolare, le attività operative, come servizio in sala, bar o pulizie, richiedevano stazione eretta o movimentazione di carichi, mentre le mansioni amministrative o di cassa presupponevano competenze non possedute dalla lavoratrice. Nel ricorso per Cassazione, la dipendente aveva contestato la valutazione degli “accomodamenti ragionevoli”, sostenendo che un’adeguata riorganizzazione interna avrebbe potuto permettere il mantenimento del posto di lavoro. La Corte, tuttavia, ha confermato che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere esplorato concretamente soluzioni compatibili, ma che, in assenza di mansioni idonee, il licenziamento resta legittimo.

