Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale
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15 Marzo 2024
CAMBIANO ANCORA LE DEFINIZIONI DI CREDITO NON SPETTANTE E INESISTENTE
Lo schema di decreto attuativo della riforma delle sanzioni cambia ancora le regole sulla distinzione tra crediti non spettanti e inesistenti, rimettendo in discussione un tema sul quale la giurisprudenza aveva ormai raggiunto conclusioni stabili.
Si ricorda che, a legislazione vigente, la distinzione in esame è delineata nell’art. 13, comma 5, Dlgs. 471/1997, in base al quale il credito è ritenuto inesistente al ricorrere di due requisiti:
- manca un elemento costitutivo del presupposto di legge;
- tale mancanza non è riscontrabile attraverso i controlli automatizzati della dichiarazione.
Dopo alcune oscillazioni giurisprudenziali, le Sezioni unite della Cassazione (Sentenze 34419 e 34452 del 2023) avevano confermato che i due requisiti in esame devono coesistere, venendo così a circoscrivere le ipotesi di inesistenza del credito alle sole circostanze di simulazione o di utilizzo di documentazione falsa, sostanzialmente di frode.
Il nuovo criterio di distinzione introdotto dallo schema di decreto lascia ampi margini di discrezionalità all’interprete e aprirà con molta probabilità, ove confermato, un ampio fronte al contenzioso. Esso, in particolare, prevede che la non spettanza si verifichi quando la richiesta del contribuente è fondata su fatti reali che tuttavia non rispettano, in tutto o in parte, le indicazioni di legge. L’inesistenza, invece, riguarda le ipotesi in cui manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo, senza più alcun riferimento alla riscontrabilità attraverso i controlli automatizzati. In questa nuova definizione è suscettibile di confluire la gran parte dei rilievi dell’ufficio (si pensi ad esempio, al requisito della novità del credito per ricerca e sviluppo) divenendo la linea di demarcazione tra le due ipotesi molto sfumata. Viene, inoltre, aggiunta una disposizione in base alla quale, laddove si incorra in rappresentazioni fraudolente, la sanzione base (il 70% nella nuova versione) viene aumentata dalla metà al doppio.
In altri termini, mentre nell’assetto attuale la categoria della inesistenza tende a coincidere con l’utilizzo di documenti falsi da parte dei soggetti passivi, nel modello proposto, la medesima tipologia di violazione si amplierà in modo considerevole, al di là delle ipotesi di frode, introducendo maggiore complessità ed elementi di dubbia interpretazione.
