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Baldi Prati & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 10 Luglio 2026

AUTOTRASPORTO: LA DEDUZIONE FORFETTARIA DELLE TRASFERTE RICHIEDE L’EFFETTIVO SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Con la risposta a interpello n. 136/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deduzione forfettaria prevista dall’art. 95, comma 4, del TUIR è riconosciuta solo se l’azienda sostiene concretamente i costi della trasferta.

La deduzione, pari a 59,65 euro al giorno per le trasferte in Italia e 95,80 euro per quelle all’estero, può essere applicata in alternativa alla deduzione analitica delle spese di vitto e alloggio. Tuttavia, non è utilizzabile quando l’impresa non sostiene tali costi, né direttamente né tramite rimborso al dipendente, anche se il contratto collettivo applicato non prevede alcuna indennità di trasferta.

L’Agenzia precisa, inoltre, che l’importo forfettario può essere dedotto anche se le spese effettivamente sostenute risultano inferiori ai limiti previsti dalla norma. In tal caso, la differenza potrà essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi mediante l’apposita variazione fiscale in diminuzione.

Il chiarimento conferma che la misura agevolativa presuppone sempre l’esistenza di un costo effettivamente sostenuto dall’impresa e non può essere applicata in assenza di spese di trasferta sostenute direttamente o indirettamente tramite rimborsi spese riconosciuti ai dipendenti.


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