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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 28 Ottobre 2022

ASSICURAZIONI: incidente causato da persona “a rischio”

La Cassazione (sentenza n. 28435 del 25.5.2022) ha affermato che risponde di omicidio stradale il conducente colto da attacco epilettico che gli abbia causato la perdita di coscienza, se il malore era conosciuto e si era già verificato in precedenza. Nel caso di specie il conducente soffriva di epilessia da oltre dieci anni ed era stato colpito da crisi durante la guida, ma sempre in forma leggera che gli avevano consentito di fermarsi in tempo. La patologia non gli aveva impedito il rinnovo della patente. Sul fronte della responsabilità penale, con ricadute su quella civile, le conseguenze sono importanti: se il conducente è consapevole della sua malattia e delle possibili conseguenze alla guida sussiste l’elemento soggettivo della colpa cosciente nell’omicidio stradale causato, data la previsione dell’evento come possibile conseguenza dell’essersi posto nella situazione di rischio. In altra sentenza la Cassazione (n. 24132 del 22.4.2016) aveva ritenuto sussistente la responsabilità del conducente per l’incidente dovuto a un colpo di sonno, determinato dalla stanchezza. A diverse conclusioni può invece portare il cosiddetto colpo di sonno patologico, causato da una malattia imprevedibile in atto. La condotta di guida (velocità elevata) contribuisce a rafforzarne la responsabilità. Al contrario, valgono ad elidere la colpa tutti i malori imprevedibili, non conosciuti, né conoscibili dal conducente. In sostanza spetta al giudice verificare se nella fase antecedente all’incidente si siano verificati comportamenti anche omissivi da potersi porre in relazione con lo stato di incoscienza ovvero se quest’ultimo fosse in concreto prevedibile e prevenibile da parte del conducente. Malori e colpi di sonno, per giurisprudenza maggioritaria, incidono sull’elemento soggettivo del reato e non costituiscono caso fortuito, pertanto l’onere della relativa prova ricade sull’accusa.


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