Un appello privo di specifiche critiche e censure alla sentenza di primo grado è inammissibile, come stabilito dall’articolo 53 del Dlgs 546/1992 e confermato dalla sentenza 131/1/2024 della Cgt Molise.
L’articolo 53 richiede che l’appello non si limiti a una generica denuncia dell’errore del provvedimento giurisdizionale, ma indichi chiaramente i motivi dell’erroneità e i punti specifici della sentenza impugnata. Inoltre, deve includere una ricostruzione dei fatti e una chiara individuazione delle questioni contestate.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 2719/2017, hanno chiarito che il giudice di appello deve comprendere chiaramente la critica mossa. L’appellante deve quindi individuare e spiegare il punto della decisione considerato ingiusto, con precisi presupposti fattuali e giuridici. In mancanza di tali specifiche, l’appello è inammissibile per violazione dell’articolo 53 del Dlgs 546/1992.