La regola generale riguardo al soggetto destinatario delle sanzioni è fissata dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003, che stabilisce: “… le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. La giurisprudenza ha più volte escluso che possano essere colpiti terzi anche in ipotesi del loro coinvolgimento nella violazione, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui la società sia stata artificiosamente costituita per commettere illeciti (per tutte, Cassazione, sentenza n. 1904 del 29.1.2020). La Cassazione, con la recente sentenza n. 1946 dello scorso 23 gennaio, ha esteso la non applicazione del succitato art. 7 (e quindi l’applicazione delle sanzioni) anche alle società “filtro” (soggetti che gravitano intorno alle società che producono fatture fittizie), precisando che è necessario però acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, idonei ad escludere la vitalità delle società medesime, quand’anche gestite da un amministratore di fatto.