Con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito il principio secondo cui il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, derivanti dallo stesso rapporto, sono iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sugli stessi fatti costitutivi, salvo un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. In assenza di tale interesse, la domanda è improponibile, ma il creditore può riproporla unitariamente. Tuttavia, se il giudicato su una parte del credito impedisce la riproposizione unitaria, il giudice deve comunque decidere nel merito, sanzionando l’abuso con la regolamentazione delle spese di lite. La Corte ha però precisato che la sanzione non può tradursi nella perdita del diritto sostanziale, in quanto ciò violerebbe il principio del giusto processo.