La Cassazione (ordinanza n. 3901 del 9.2.2023) ha affrontato l’ipotesi di un debito per fatture da ricevere, risultante da bilancio, che resta immutato anche nell’esercizio successivo. A fronte della posizione dell’Amministrazione finanziaria, che pretende la tassazione quale sopravvenienza attiva, i giudici della Cassazione si sono espressi in modo più garantista: si è tenuti a rilevare la relativa sopravvenienza attiva (in un esercizio successivo all’iscrizione del debito) solo in presenza di un evento sopravvenuto idoneo ad estinguere il debito. In assenza del predetto evento, è opportuno aver riguardo per i termini di prescrizione del debito. Diverso il caso dell’iscrizione di una passività fittizia; in questo caso, la rettifica fiscale deve avvenire nell’esercizio stesso dell’iscrizione del debito in bilancio.