Baldi & Partners – Comunicazioni Legali
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13 Aprile 2026
Modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di lavoro agile introdotte dalla Legge n. 34/2026
Spett.li società
con la presente circolare desideriamo richiamare la Vostra attenzione sulle importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro introdotte dall’articolo 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), in vigore dal 7 aprile 2026. Il citato intervento legislativo ha apportato rilevanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), andando a disciplinare in modo specifico e stringente gli obblighi datoriali per le prestazioni rese in modalità di lavoro agile (smart working).
Di seguito analizziamo nel dettaglio i nuovi adempimenti e il relativo apparato sanzionatorio.
1. Il nuovo obbligo di informativa scritta (Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008).
L’art. 11 della L. 34/2026 ha inserito il nuovo comma 7-bis all’interno dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. La norma stabilisce che, per le attività lavorative prestate in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza (con particolare riferimento all’uso dei videoterminali) si realizza mediante la consegna di un’apposita informativa scritta.
Affinché le Vostre aziende siano in regola, l’informativa deve rispettare i seguenti requisiti:
- Deve individuare chiaramente i rischi generali e i rischi specifici connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, in particolare, con riferimento alle prestazioni svolte indoor (all’interno di locali) a titolo esemplificativo è necessario prevedere:
- Fattori di rischio connessi all’organizzazione del lavoro, di carichi di lavoro, di tempi di connessione e rischio isolamento (es. fare sufficienti pause, evitare ambienti in cui sono presenti rumori fastidiosi ecc..);
- Requisiti minimi di ergonomia della postazione di lavoro con videoterminale, in conformità con il titolo VII del D.lgs 81/2008;
- Corrette modalità di utilizzo di computer portatili con particolare attenzione a postura, pause ed affaticamento;
- La verifica dell’efficienza ed integrità di strumenti, dispositivi ed attrezzature prima dell’uso e rispetto delle istruzioni operative;
- Requisiti igienico sanitati minimi dei locali, con riferimento a microclima, illuminazione, temperatura, umidità, qualità dell’aria e ricambio d’aria, nonché corretta manutenzione di eventuali impianti di climatizzazione;
- Requisiti minimi degli impianti elettrici ed indicazione per il loro corretto utilizzo (stato dei cavi, utilizzo delle prese, prevenzione del sovraccarico e rischio incendio);
- Indicazioni generali in materia di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze.
Con riferimento alle prestazioni svolte outdoor (esterno), sebbene sconsigliate, occorre specificare al lavoratore di scegliere un luogo che:
- risponda a criteri di ragionevolezza e sicurezza;
- consenta il rispetto delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza;
- sia compatibile con la natura dell’attività svolta e con gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati.
In tali casi il lavoratore è tenuto a rispettare le indicazioni minime fornite dal Datore di Lavoro, con particolare riferimento a:
- esposizione agenti atmosferici;
- rumore ambientale;
- rischio di infortuni legati a superfici irregolari o condizioni ambientali non controllate;
- sicurezza personale e tutela dei dati aziendali.
- Deve essere consegnata sia al lavoratore interessato, sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- La consegna deve avvenire con cadenza almeno annuale.
La norma precisa, inoltre, che a fronte di tale adempimento datoriale resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda per fronteggiare i rischi dello smart working.
2. Le sanzioni penali (Art. 55, comma 5, lett. c, D.Lgs. 81/2008)
Per garantire l’effettività della nuova disposizione, il legislatore è intervenuto anche sull’apparato sanzionatorio. L’art. 11 della L. 34/2026 ha infatti modificato l’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, inserendo espressamente la violazione del nuovo obbligo informativo tra le fattispecie penalmente rilevanti. Conseguentemente, il datore di lavoro e il dirigente che omettano di consegnare l’informativa scritta annuale con i requisiti sopra descritti sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Raccomandazioni operative
Alla luce del nuovo quadro normativo e dell’entità delle sanzioni, raccomandiamo a tutte le aziende clienti che si avvalgono di personale in regime di lavoro agile di:
- Predisporre o aggiornare tempestivamente il modello di informativa sulla sicurezza, assicurandosi che contenga l’elencazione dei rischi specifici;
- Istituire una procedura tracciabile per la consegna (es. tramite firma per ricevuta, invio tramite PEC o sistemi informatici aziendali con log di accettazione) sia ai singoli dipendenti sia all’RLS, programmando scadenziari per assicurarne il rinnovo almeno annuale.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento o supporto nell’elaborazione dell’informativa rischi generali e specifici di cui all’Art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008.
Ogni eventuale richiesta potrà essere inoltrata ai seguenti recapiti:
sara.mandelli@baldiandpartners.it
0522 232322 – 349 1974901
Cordiali saluti
Avv. Sara Mandelli

