Baldi & Partners News – Circolari
-
Proroga versamenti 2026 soggetti ISA e forfettari– 8 Giugno 2026
- IN SINTESI
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2026 del DL 89/2026, sono stati prorogati, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), inclusi i forfettari, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2026:
- entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento.
SOGGETTI BENEFICIARI
Rientrano nel beneficio della proroga, i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettari o dei c.d. contribuenti “minimi”, o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Al contrario, la proroga non è applicabile
i) ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a € 5.164.569;
ii) alle persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato entro il 30 giugno 2026 senza alcuna maggiorazione, o entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, se il bilancio viene approvato ad aprile o maggio (anche in seconda convocazione), i versamenti delle imposte possono essere prorogati al 20 luglio 2026. In alternativa, è possibile spostare il pagamento al 20 agosto 2026, applicando però un piccolo interesse aggiuntivo dello 0,80%. Questa proroga si applica anche quando si utilizza il termine massimo di 180 giorni previsto dal Codice Civile, purché l’approvazione avvenga entro maggio.
Al contrario, se il bilancio viene approvato a giugno, la proroga non è più valida. In questo caso, la scadenza ordinaria resta fissata al 31 luglio 2026, oppure al 31 agosto 2026 se si considera il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%.
VERSAMENTI PROROGATI
La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, quindi in particolare:
- saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2025 e del I acconto 2026 in un’unica soluzione oppure come prima rata IRPEF / IRES / IRAP ;
- il saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2025 e l’eventuale acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- acconto 20% per redditi a tassazione separata;
- le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
- Flat tax incrementale 2025 soggetti ISA/forfettari che hanno aderito al concordato;
- Affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.lgs. n. 192/2024, in particolare:
- Seconda rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2023-2024
- Prima rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2024-2025
- il diritto camerale 2026.
Non usufruisce della proroga – e pertanto resta stabilito al 30.06.2026, in quanto scadenza “fissa” e non collegata ai termini di versamento delle imposte sui redditi – il termine di versamento della seconda rata (40%) dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con effetto dal 1° gennaio 2025 prevista dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025).
Si rammenta che è fissato al 30 novembre 2026 il termine di versamento della prima rata (60%) dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione con effetto dal 1° gennaio 2026 prevista dalla Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026).
***
A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti.
