Baldi & Partners News – Circolari
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N.6-2024– 27 Febbraio 2024
Principali novità della Finanziaria 2024 per le imprese
- IN SINTESI
Con la presente si riepilogano le principali novità fiscali per le imprese introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023):
- Regolarizzazione del magazzino;
- Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione;
- Fringe benefit;
- Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato;
- Cessione metalli preziosi;
- Ruoli scaduti per importi superiori a € 100.000;
- Compensazione F24 crediti previdenziali e INAIL;
- Contrasto all’apertura di partite IVA “fittizie”;
- Assicurazione rischi catastrofali;
- Estensione bonus carburante autotrasporto beni c/terzi;
- Esenzione IMU immobili di enti non commerciali;
- Credito d’imposta per la zes unica mezzogiorno;
- Rifinanziamento legge Sabatini.
REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
Ambito temporale
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter). Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
- alle commesse di durata inferiore ai 12 mesi, ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).
Termini di versamento
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.
I valori risultanti dalle variazioni nelle rimanenze sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti.
RITENUTA SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
FRINGE BENEFIT
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Entrambi i valori non costituiscono, comunque, una franchigia piena e, pertanto, il superamento degli importi prima indicati comporterà l’assoggettamento a tassazione dell’intero importo dei benefit erogati.
I benefit in questione possono essere erogati anche ad personam.
RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024 fino a un importo di premio in denaro pari a 3mila euro.
Il vantaggio fiscale riguarda solo i lavoratori con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80mila euro.
Se è previsto nell’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali, i dipendenti possono convertire i premi di risultato assoggettabili a tassazione sostituiva in beni e servizi che non concorrono (o concorrono solo parzialmente) alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.
CESSIONE METALLI PREZIOSI
È confermato, con la modifica dell’art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del corrispettivo della cessione.
RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 €
Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024 è confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:
- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’impossibilità di compensazione viene meno solo a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate, pertanto in caso di rateizzazione senza sospensione il blocco alla compensazione perdura fino al pagamento dell’ultima rata.
COMPENSAZIONE F24 CREDITI INPS E INAIL
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presenta-zione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni
Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entra-te, dall’INPS e dall’INAIL.
Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.
Crediti INPS
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli:
- a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Crediti INAIL
La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Decorrenza e disposizioni attuative
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
CONTRASTO ALLE PARTITE IVA FITTIZIE
Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.
Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).
Lo strumento della garanzia utilizzato per contrastare il fenomeno delle partite Iva “apri e chiudi” è previsto anche per i soggetti esteri, in particolare soggetti extra Ue, che intendono effettuare da o verso l’Italia operazioni intraunionali. Il mancato rilascio della garanzia impedirà al soggetto estero di essere incluso nel Vies e, di conseguenza, di effettuare operazioni intraUe.
È prevista anche la prestazione di una seconda garanzia, che in alcune circostanze potrà essere richiesta allo stesso rappresentante fiscale affinché possa espletare il suo ruolo e sarà graduata in relazione al numero di soggetti rappresentati.
Anche in questo caso, come per le partite Iva “apri e chiudi”, viene prevista una sanzione fissa di 3mila euro, laddove il rappresentante fiscale non provveda a verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente extra Ue.
ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI
È confermato l’obbligo per le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.
Del mancato rispetto del predetto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.
ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI
In sede di approvazione è stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiutiter” (nel limite massimo di € 20 milioni), riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese:
- esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n.1, D.Lgs n. 504/95.
Considerata l’espressa non applicazione del comma 1-bis del citato art. 14 ne consegue che il bonus in esame:
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 ed operano i seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI
L’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono esenti IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l’art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.
Ora in sede di approvazione, al fine di individuare l’ambito di applicazione dell’esenzione, è stato disposto che la citata lett. g) si interpreta nel senso che:
- gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente. Ciò a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i) con modalità non commerciali;
- gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REALIZZATE DA SOCIETA’ NON RESIDENTI
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:
- qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);
- in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari).
CREDITO D’IMPOSTA PER LA ZES UNICA MEZZOGIORNO
Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.
RIFINANZIAMENTO LEGGE SABATINI
In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.