Baldi & Partners News – Circolari
-
N.4-2024– 26 Gennaio 2024
Nuove specifiche tecniche fatturazione elettronica in vigore dall’1.2.2024
Con la pubblicazione nell’Area tematica “Fatture e corrispettivi” del proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili a decorrere dal prossimo 1.2.2024.
Le modifiche/implementazioni apportate, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:
- dei produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
- dei fornitori per le operazioni non imponibili IVA in presenza della dichiarazione d’intento rilasciata da un esportatore abituale;
- dell’acquirente/committente italiano che ha ricevuto una fattura cartacea con IVA da un cedente/fornitore sammarinese, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la partita IVA italiana.
Fatture produttori agricoli
Per le fatture emesse da un produttore agricolo che adotta il regime IVA speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72, al fine di consentire la predisposizione “automatica” della liquidazione IVA periodica, è possibile (facoltà) indicare nel campo “TipoDato” uno dei seguenti codici:
- “ALI-COMP”, per le cessioni di prodotti agricoli/ittici compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72, per le quali trovano applicazione le percentuali di compensazione.
In presenza di tale codice è richiesta anche la compilazione del campo “RiferimentoNumero” con l’indicazione della percentuale di compensazione applicabile;
- “NO-COMP”, per le cessioni di prodotti agricoli/ittici non compresi nella Tabella A, Parte I, DPR n. 633/72;
- “OCC34BIS”, per le operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’art. 34-bis, DPR n. 633/72, ossia le attività agricole connesse effettuate dal produttore agricolo.
Fatture verso esportatori abituali
Nella fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d’intentoai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:
- nel campo “TipoDato” va indicato “INTENTO”;
- nel campo “RiferimentoData” va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d’intento;
- nel campo “RiferimentoTesto” va riportato:
- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;
- il progressivo della dichiarazione d’intento.
I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno “-” oppure “/”.
Ci preme segnalare che le Specifiche tecniche prevedono ora che, se la dichiarazione d’intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura verrà scartato con codice errore “00477”. È pertanto fortemente consigliato tenere monitorato il buon esito della trasmissione.
Operazioni con Repubblica di San Marino
Con riferimento alle fatture cartacee con addebito dell’IVA emesse da un cedente/ prestatore sammarinese ad un acquirente/committente italiano, per le quali l’acquirente/committente italiano predispone e invia a SdI un Tipo Documento TD28 (autofattura per acquisti da San Marino) per assolvere l’esterometro, le Specifiche tecniche precisano ora che:
- nel campo “Numero” è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo “DatiFattureCollegate” va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.
Le nuove Specifiche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento TD28 può essere utilizzato per assolvere l’esterometro anche nel caso in cui l’acquirente/committente italiano, anzichè ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta da parte di un fornitore sammarinese, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana.
In tal caso, ai fini della compilazione, è specificato che:
- nei campi riservati al cedente/prestatore vanno indicati i dati relativi all’operatore sammarinese (non quelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura cartacea);
- nel campo “DatiFattureCollegate” va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese;
- l’imponibile e l’imposta vanno indicati come risultanti nella fattura cartacea ricevuta.
Si segnala, infine, che per i soggetti italiani (codice Paese “IT”), in sede di controllo, nell’ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente/committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest’ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in precedenza).
Conseguentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, il file fattura verrà scartato con codice errore “00305”.
* * *
Lo Studio Baldi & Partners è a disposizione della propria clientela per ogni chiarimento o necessità del caso.