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Baldi & Partners News – Circolari

  • N. 17 – 2022
    – 30 Agosto 2022

Riversamento spontaneo del Credito di imposta Ricerca & Sviluppo ex L. 145/2013

 Avendo notizia del continuo inasprirsi dell’attività di accertamento da parte dell’Agenzia Entrate relativa al recupero del Credito di imposta Ricerca & Sviluppo previsto dal decreto-legge n. 145/2013, riteniamo opportuno rammentare la facoltà di c.d. riversamento spontaneo del predetto credito introdotta dal decreto legge n. 146/2021, di cui nel prosieguo si riportano le principali caratteristiche. 

 La procedura di riversamento spontaneo 

 Con la procedura in oggetto possono essere regolarizzati eventuali indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza irrogazione di sanzioni né applicazione di interessi. 

Può essere oggetto di riversamento il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. 

 Chi può beneficiarne 

 Possono beneficiare del riversamento spontaneo senza sanzioni né interessi i contribuenti che: 

  • hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio; 
  • hanno applicato l’art. 3, comma 1-bis, D.L. n. 145/2013, in tema di R&S commissionata a imprese italiane da soggetti non residenti, non in conformità alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 72, legge n. 145/2018; 
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; 
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento. 
Termini per adesione alla procedura 

Per accedere alla procedura di riversamento occorre presentare istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022. 
Nonostante quanto riferito da alcune fonti di stampa, ad oggi non risulta essere stata concessa alcuna proroga del predetto termine né risultano in discussione provvedimenti in tal senso.

Termini di versamento del credito  

L’importo della regolarizzazione deve essere riversato mediante mod. F24: 
a. in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022 ovvero;
b. in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il 16 dicembre 2022. Le rate successive (scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024) andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. 

La rateizzazione è preclusa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. 

* * * 

Come evidenziato in premessa, sul tema del Credito Ricerca&Sviluppo stiamo assistendo ad un inasprirsi degli accertamenti da parte dell’Agenzia Entrate e all’instaurazione di numerosi contenziosi fiscali. 

Le contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria stanno vertendo in larghissima parte sulla carenza del requisito di innovatività delle attività di ricerca e sviluppo sostenute dai contribuenti, condizione necessaria affinché maturi il credito di imposta in esame. 

Tali contestazioni sono alimentate dalla mancanza, nel panorama legislativo italiano, di una definizione chiara del concetto di innovazione, ma soprattutto dal comportamento ondivago tenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle varie Circolari e Risoluzioni che si sono succedute sul tema. 

Più precisamente, quanto ai periodi 2015 – 2017 il Fisco aveva chiarito che l’attività di R&S doveva rispettare i requisiti richiesti dal Manuale di Oslo, mentre solo successivamente l’Amministrazione Finanziaria ha iniziato ad usare il Manuale di Frascati. 

Molti Contribuenti si sono quindi trovati nella posizione di aver calcolato il credito in assoluta buona fede su attività di R&S dapprima ammesse e solo successivamente, per un mero tema interpretativo dell’Agenzia Entrate, escluse dall’agevolazione. 

A disposizione per quanto possa occorrere, rinnoviamo cordiali saluti. 


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