Baldi & Partners News – Circolari
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N.14-2024– 21 Maggio 2024
Concordato Preventivo Biennale
IN SINTESI
Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti “solari”) | |
Ambito soggettivo | Contribuenti a cui si applicano gli ISA |
Contribuenti in regime forfetario | |
Cause di esclusione | Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro |
Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023 | |
Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.lgs.. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023 | |
Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA | |
Effetti del concordato | Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo 2024 per contribuenti forfetari) |
Regime premiale ISA (solo soggetti ISA) | |
Minore probabilità di accertamenti (salvo decadenza dal concordato) | |
Cessazione | Modifica dell’attività esercitata |
Cessazione dell’attività | |
Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM) | |
Decadenza | Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025 |
Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024 | |
Verificarsi di una causa di esclusione | |
Omesso versamento delle imposte concordate | |
Violazioni di non lieve entità |
PREMESSA
Il concordato preventivo biennale, regolamentato dal DLgs 12.2.2024 n. 13, è uno strumento previsto per i contribuenti di minori dimensioni che permette di stabilire, previo accordo con l’Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Tale istituto non ha effetti, invece, ai fini IVA.
AMBITO SOGGETTIVO
Il concordato è accessibile ai contribuenti di minori dimensioni che sono titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Specificatamente, sono inclusi:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario secondo la Legge 190/2014 (limitatamente al solo periodo d’imposta 2024).
REQUISITI D’ACCESSO
Per accedere al concordato, i contribuenti (sia ISA sia forfetario), entro i termini dell’accettazione della proposta e con riferimento all’anno d’imposta precedente, devono:
- non avere debiti tributari;
oppure
- aver estinto i debiti superiori a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fintanto che la rateizzazione non decade.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il concordato non è applicabile:
- a chi ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre anni precedenti,
- a chi è stato condannato per reati tributari o altri reati gravi specificati dalla norma
- ai contribuenti forfetari che hanno iniziato l’attività nell’anno precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate basandosi sui dati:
- forniti dal contribuente con la compilazione del quadro P (modello ISA 2024) o del quadro LM (modello REDDITI PF 2024);
- economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA;
- presenti nelle banche dati fiscali.
Questo reddito, tuttavia, non include:
- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive o passive
- redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.
È necessario procedere all’inclusione dei componenti suddetti per determinare il reddito da dichiarare.
Inoltre, il reddito concordato deve essere ridotto delle eventuali perdite fiscali conseguite in esercizi precedenti.
Esempio
Reddito concordato
+ plusvalenze
– minusvalenze
+ sopravvenienze attive
– sopravvenienze passive
+/- redditi società di persone / associazioni professionali
– perdite fiscali pregresse
= reddito di lavoro autonomo da dichiarare
In ogni caso, il reddito minimo da dichiarare non può essere inferiore a 2.000 euro.
PROCEDURA D’ACCESSO
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate una volta che il contribuente avrà comunicato i dati:
- del quadro P del modello ISA 2024 (soggetti ISA);
- della sezione IV del quadro LM del modello REDDITI 2024 (forfettari).
L’adesione al concordato si concretizza con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15 ottobre 2024.
EFFETTI DEL CONCORDATO
I contribuenti aderenti al concordato sono comunque tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli obblighi contabili ordinari;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA.
Tra i benefici del concordato, vi è l’esclusione da accertamenti induttivi e presuntivi per i periodi concordati, a meno che non emergano, tramite accessi, ispezioni o verifiche, violazioni che possano portare alla decadenza del concordato stesso.
Contributi previdenziali
Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Tassazione
Il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico. Ad esempio, regime di contabilità semplificata per cassa, regime di contabilità ordinario per competenza, regime forfettario.
Le aliquote alle quali sarà tassato il reddito dichiarato e concordato con l’Agenzia saranno le medesime applicabili al regime fiscale adottato. Ad esempio, 24% per i soggetti IRES; 3,9% per i soggetti IRAP; 15% per i forfettari soggetti ad imposta sostitutiva (5% in caso di particolari requisiti).
Acconti
L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
Tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti “solari”), se l’acconto è versato in due rate:
• la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
• la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
CESSAZIONE DEL CONCORDATO
Il concordato termina se durante il biennio cambia l’attività rispetto a quella dichiarata o se l’attività cessa completamente. La cessazione ha inizio dall’anno in cui se ne verifica la causa.
DECADENZA DEL CONCORDATO
A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di
decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.
Il contribuente decade dal concordato se:
- emergono debiti tributari non estinti, pari o superiori a € 5.000;
- dichiarazioni infedeli:
- a seguito dell’emersione di attività non dichiarate di passività indeducibili per un importo superiore al 30% di quanto dichiarato;
- presentazione di una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta precedente a quello del concordato (REDDITI 2024 per anno fiscale 2023);
- verificarsi di una delle cause di esclusione di cui al punto 4;
- mancato versamento delle imposte definite tramite il concordato a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73;
- altre violazioni di non lieve entità.
Rientrano in quest’ultima casistica la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%.
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Tutto ciò premesso, sottolineiamo come ai fini del concordato sia imprescindibile una compilazione corretta e scrupolosa dei modelli ISA, la quale determinerà non solo l’importo concordato ma anche l’eventuale fuoriuscita dal regime in oggetto in caso di errori rilevanti.
Pertanto, lo Studio invita la propria clientela a porre la massima attenzione ai dati inseriti nel modello ISA, leggendo le istruzioni fornite dall’Agenzia prima di procedere alla compilazione e confrontandosi con il proprio referente fiscale in caso di dubbi.
Lo Studio non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni causati dall’errata compilazione del modello ISA a seguito di errori o omissioni dei dati forniti dal contribuente per la sua compilazione.