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Baldi & Partners News – Circolari

  • 9-2026
    – 2 Aprile 2026

Abrogazione delle soglie partecipative per dividendi e plusvalenze

Con l’art. 11 del DL 38/2026, il legislatore ha abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di soglie partecipative per l’accesso ai regimi agevolati su dividendi e plusvalenze.

In sostanza, le nuove soglie non hanno mai prodotto effetti concreti e il regime fiscale torna quello precedente alla L. 199/2025.

Cosa prevedeva la L. 199/2025 (ora abrogata)

La Legge di Bilancio 2026 aveva subordinato l’esclusione parziale dal reddito dei dividendi (art. 59 e 89 TUIR) e l’applicazione della participation exemption (art. 58 e 87 TUIR) alla verifica di almeno una delle seguenti condizioni:

  • partecipazione al capitale almeno pari al 5%;
  • valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.

i soggetti imprenditori possono quindi continuare a beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi e della PEX senza dover verificare alcun requisito partecipativo minimo.

Quadro riepilogativo

AspettoPrima (L. 199/2025)Ora (DL 38/2026)
Soglia partecipativa≥ 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 €Nessuna soglia richiesta
DividendiEsclusione 95% solo sopra sogliaEsclusione 95% per tutti i soggetti IRES
Plusvalenze (PEX)Esenzione 95% solo sopra soglia (per acquisti dal 2026)Esenzione 95% senza soglie
Acconti 2026Ricalcolo obbligatorio dell’imposta storica 2025Metodo storico ordinario, nessun ricalcolo
DecorrenzaDal 1° gennaio 2026Abrogazione retroattiva dal 1° gennaio 2026

Effetti pratici

L’abrogazione retroattiva comporta che le disposizioni della L. 199/2025 sono da considerarsi come mai entrate in vigore. Di conseguenza:

  • I dividendi percepiti nel 2026 (da rendicontare nel Modello REDDITI 2027) seguono le regole ordinarie, senza verifica di soglie;
  • Le plusvalenze su partecipazioni realizzate nel 2026 beneficiano della PEX alle condizioni ordinarie;
  • Gli acconti 2026 si calcolano con il metodo storico ordinario, senza il ricalcolo dell’imposta 2025 previsto dall’art. 1, comma 54, L. 199/2025.

Caso particolare: dividendi a società UE/SEE

Un’attenzione speciale merita il caso dei dividendi erogati a società residenti in Stati UE o SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), per i quali l’art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/73 prevede una ritenuta ridotta dell’1,20%.

È possibile che alcune società italiane, nel periodo di vigenza apparente della L. 199/2025, abbiano applicato la ritenuta convenzionale (es. 15%) anziché quella ridotta dell’1,20%, ritenendo la socia estera “sotto soglia”.

Soluzione suggerita: per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, le cui ritenute devono essere versate entro il 16 aprile 2026, è possibile:

  1. Restituire al socio UE/SEE la differenza tra la ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell’1,20%;
  2. Versare la ritenuta corretta dell’1,20% entro il 16 aprile 2026.

Situazione: Dividendo di 100.000 euro corrisposto a società UE con partecipazione del 4%.

VoceImporto
Dividendo lordo€ 100.000
Ritenuta convenzionale applicata (15%)€ 15.000
Netto pagato al socio€ 85.000
Ritenuta corretta ex art. 27, c. 3-ter (1,20%)€ 1.200
Da restituire al socio UE/SEE€ 13.800

Documentazione consigliata

Per i casi di rettifica della ritenuta su dividendi a soci UE/SEE, si consiglia di:

  • Conservare il Modello A già presentato dalla società estera (che attesta i requisiti sostanziali);
  • Predisporre una dichiarazione integrativa che formalizzi la richiesta di applicazione della ritenuta ex art. 27, comma 3-ter, DPR 600/73;
  • Documentare la restituzione della differenza al socio estero.


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