Baldi & Partners News – Circolari
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9-2026– 2 Aprile 2026
Abrogazione delle soglie partecipative per dividendi e plusvalenze
Con l’art. 11 del DL 38/2026, il legislatore ha abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) in materia di soglie partecipative per l’accesso ai regimi agevolati su dividendi e plusvalenze.
In sostanza, le nuove soglie non hanno mai prodotto effetti concreti e il regime fiscale torna quello precedente alla L. 199/2025.
Cosa prevedeva la L. 199/2025 (ora abrogata)
La Legge di Bilancio 2026 aveva subordinato l’esclusione parziale dal reddito dei dividendi (art. 59 e 89 TUIR) e l’applicazione della participation exemption (art. 58 e 87 TUIR) alla verifica di almeno una delle seguenti condizioni:
- partecipazione al capitale almeno pari al 5%;
- valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.
i soggetti imprenditori possono quindi continuare a beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi e della PEX senza dover verificare alcun requisito partecipativo minimo.
Quadro riepilogativo
| Aspetto | Prima (L. 199/2025) | Ora (DL 38/2026) |
| Soglia partecipativa | ≥ 5% del capitale oppure valore fiscale ≥ 500.000 € | Nessuna soglia richiesta |
| Dividendi | Esclusione 95% solo sopra soglia | Esclusione 95% per tutti i soggetti IRES |
| Plusvalenze (PEX) | Esenzione 95% solo sopra soglia (per acquisti dal 2026) | Esenzione 95% senza soglie |
| Acconti 2026 | Ricalcolo obbligatorio dell’imposta storica 2025 | Metodo storico ordinario, nessun ricalcolo |
| Decorrenza | Dal 1° gennaio 2026 | Abrogazione retroattiva dal 1° gennaio 2026 |
Effetti pratici
L’abrogazione retroattiva comporta che le disposizioni della L. 199/2025 sono da considerarsi come mai entrate in vigore. Di conseguenza:
- I dividendi percepiti nel 2026 (da rendicontare nel Modello REDDITI 2027) seguono le regole ordinarie, senza verifica di soglie;
- Le plusvalenze su partecipazioni realizzate nel 2026 beneficiano della PEX alle condizioni ordinarie;
- Gli acconti 2026 si calcolano con il metodo storico ordinario, senza il ricalcolo dell’imposta 2025 previsto dall’art. 1, comma 54, L. 199/2025.
Caso particolare: dividendi a società UE/SEE
Un’attenzione speciale merita il caso dei dividendi erogati a società residenti in Stati UE o SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), per i quali l’art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/73 prevede una ritenuta ridotta dell’1,20%.
È possibile che alcune società italiane, nel periodo di vigenza apparente della L. 199/2025, abbiano applicato la ritenuta convenzionale (es. 15%) anziché quella ridotta dell’1,20%, ritenendo la socia estera “sotto soglia”.
Soluzione suggerita: per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, le cui ritenute devono essere versate entro il 16 aprile 2026, è possibile:
- Restituire al socio UE/SEE la differenza tra la ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell’1,20%;
- Versare la ritenuta corretta dell’1,20% entro il 16 aprile 2026.
Situazione: Dividendo di 100.000 euro corrisposto a società UE con partecipazione del 4%.
| Voce | Importo |
| Dividendo lordo | € 100.000 |
| Ritenuta convenzionale applicata (15%) | € 15.000 |
| Netto pagato al socio | € 85.000 |
| Ritenuta corretta ex art. 27, c. 3-ter (1,20%) | € 1.200 |
| Da restituire al socio UE/SEE | € 13.800 |
Documentazione consigliata
Per i casi di rettifica della ritenuta su dividendi a soci UE/SEE, si consiglia di:
- Conservare il Modello A già presentato dalla società estera (che attesta i requisiti sostanziali);
- Predisporre una dichiarazione integrativa che formalizzi la richiesta di applicazione della ritenuta ex art. 27, comma 3-ter, DPR 600/73;
- Documentare la restituzione della differenza al socio estero.

