Baldi & Partners News – Circolari
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7-2025– 11 Marzo 2025
Obbligo di polizze catastrofali – Art. 1, commi 101-111 L. 213/2023 e DM N. 18/2025.
Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale N. 18/2025, che definisce le modalità attuative per l’operatività della nuova disciplina riguardante l’obbligo di stipula delle polizze assicurative contro eventi catastrofali, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023). Il termine per l’adeguamento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 (con ulteriore rinvio al 31 dicembre 2025 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura).
Di seguito si riepilogano le informazioni più salienti relative al nuovo adempimento.
Soggetti interessati: le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprendiotre agricolo), per le quali opera il Fondo Mututalistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
Oggetto della polizza: copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1) (Terreni e fabbricati), 2) (Impianti e macchinari) e 3) (Attrezzature industriali e commerciali), del Codice Civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Eventi calamitosi e catastrofali: Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Ai fini della copertura, sono considerati parte dello stesso evento tutti i fenomeni verificatisi entro 72 ore dalla prima manifestazione.
Premi assicurativi: I premi assicurativi saranno proporzionali al rischio e calcolati tenendo conto di fattori quali l’ubicazione dell’azienda e la vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno aggiornati periodicamente e potranno beneficiare di riduzioni qualora l’impresa adotti misure di prevenzione e protezione adeguate.
Scoperto: è prevista la possibilità di concordare uno scoperto, che resta a carico dell’assicurato.
- Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, la quota di danno a carico dell’assicurato non potrà superare il 15% dell’importo indennizzabile.
- Per importi superiori e per le grandi imprese (fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), la determinazione dello scoperto sarà oggetto di libera negoziazione tra le parti.
Massimali di indennizzo: le polizze potranno prevedere un importo massimo rimborsabile per sinistro, secondo i seguenti criteri:
- Fino a 1 milione di euro: il massimale coincide con la somma assicurata.
- Da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo sarà pari al 70% della somma assicurata.
- Oltre 30 milioni di euro e per le grandi imprese: il massimale sarà stabilito liberamente tra le parti.
Aspetti sanzionatori: Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
I testi delle polizze devono essere adeguati entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, ovvero entro il 31 marzo 2025. Per le polizze già in essere, le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal primo rinnovo utile o dalla prima quietanza successiva.
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Lo Studio Baldi & Partners è a disposizione della propria clientela per ogni chiarimento o necessità del caso.
