Baldi & Partners News – Circolari
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4-2026– 16 Gennaio 2026
PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2026 (LEGGE N. 199/2025 )
Di seguito si illustrano le principali disposizioni fiscali introdotte dalla Legge n. 199/2025 (c.d. Finanziaria 2026), pubblicata sul S.O. n. 42/L alla G.U. 30.12.2025 ed in vigore dal 1° gennaio 2026.
REVISIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE (commi da 51 a 55)
Plusvalenze e dividendi per le società di persone
Con la modifica dell’art. 58, comma 2, del TUIR, le plusvalenze su partecipazioni realizzate da società di persone risultano esenti da tassazione nel limite del 41,86%, in presenza dei requisiti PEX di cui all’art. 87 del TUIR e a condizione che la partecipazione detenuta, anche indirettamente tramite società controllate, sia almeno pari al 5% ovvero abbia un costo fiscale non inferiore a euro 500.000.
A seguito della modifica dell’art. 59 del TUIR, i dividendi derivanti da partecipazioni in società di capitali concorrono, in via generale, per l’intero ammontare alla formazione del reddito d’impresa dell’esercizio di percezione. Tuttavia, in presenza dei medesimi requisiti dimensionali della partecipazione o del valore fiscale, i dividendi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%.
Plusvalenze e dividendi per le società di capitali
Per le società di capitali, il regime di esenzione del 95% delle plusvalenze su partecipazioni PEX, fermi restando i requisiti di cui all’art. 87,comma 1, è ora applicabile esclusivamente alle partecipazioni detenute, anche indirettamente, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a euro 500.000.
Analogamente, i dividendi distribuiti da società di capitali concorrono, in linea generale, integralmente alla formazione del reddito d’impresa, mentre è riconosciuta l’esclusione dalla tassazione nella misura del 95% qualora siano rispettati i già menzionati requisiti dimensionali della partecipazione o del valore fiscale, quest’ultimo anche con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto.
La medesima esclusione del 95% si applica, sempre alle medesime condizioni, anche agli utili provenienti da società non residenti e alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, fermo restando che per le partecipazioni detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato l’esclusione è limitata al 50%.
Ritenuta su dividendi corrisposti a società non residenti
È stata modificata anche la disciplina della ritenuta sui dividendi corrisposti a società non residenti. In particolare, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società residenti in Stati UE o SEE, in presenza dei nuovi requisiti relativi alla partecipazione o al valore fiscale degli strumenti finanziari o dei contratti di associazione in partecipazione, purché non riferibili a stabili organizzazioni in Italia.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove regole si applicano alle distribuzioni di utili e riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle plusvalenze realizzate su partecipazioni, titoli e strumenti similari acquisiti dalla medesima data e ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ai fini dell’individuazione delle partecipazioni cedute si applica il criterio FIFO. In sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2026, l’imposta del periodo precedente è assunta come quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI (comma 144)
Dal 1.1.2026, l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d’acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali è aumentata dal 18% al 21%.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (commi da 35 a 40)
È confermata la riproposizione dell’assegnazione e della cessione agevolata di beni ai soci, consentendo alle società di persone e di capitali di assegnare o cedere, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva, immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
Le operazioni devono essere effettuate entro il 30.09.2026, a condizione che i soci risultino iscritti nel libro soci, se previsto, alla data del 30.09.2025, ovvero che l’iscrizione avvenga entro il 30.01.2026 sulla base di un titolo con data certa anteriore al 01.10.2025.
È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società aventi ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili. In tali ipotesi è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
Per le assegnazioni e cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle aliquote, con applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.
Con riferimento agli immobili, è ammessa la determinazione del valore normale su base catastale. In caso di cessione, il corrispettivo rileva ai fini dell’imposta sostitutiva in misura non inferiore al valore normale o catastale. Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene per il 60% entro il 30.09.2026 e per il restante 40% entro il 30.11.26.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE (comma 41)
È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, consistente nel trasferimento del bene dalla sfera d’impresa a quella privata mediante il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
L’agevolazione si applica agli immobili strumentali per natura posseduti al 30.09.25 e alle estromissioni effettuate nel periodo compreso tra il 01.01.26 e il 31.05.26. L’imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto ed è versata per il 60% entro il 30.11.26 e per il restante 40% entro il 30.06.27.
Il “NUOVO” IPER-AMMORTAMENTO (commi da 427 a 436)
Ambito soggettivo
L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione o regime contabile, a condizione che vengano rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali (DURC).
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali, i lavoratori autonomi, i contribuenti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.
Ambito oggettivo
L’agevolazione, consistente in una maggiorazione del costo di acquisizione deducibile dal reddito, spetta per gli investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.09.28, purché i beni siano prodotti in uno Stato UE o SEE (requisito assente nelle precedenti agevolazioni). L’agevolazione riguarda i beni strumentali materiali e immateriali nuovi interconnessi al sistema aziendale di cui alle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025. Sono inclusi anche i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio; per il solare, sono ammessi solo moduli fotovoltaici prodotti in UE con specifici livelli di efficienza.
Misura dell’Agevolazione
La maggiorazione del costo di acquisizione, valida ai fini IRPEF/IRES (non IRAP), è così ripartita per scaglioni di investimento:
- Per investimenti fino a euro 2.500.000 la maggiorazione è del 180%.
- Per la quota oltre euro 2.500.000 e fino a euro 10.000.000 la maggiorazione è del 100%.
- Per la quota oltre euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000 la maggiorazione è del 50%. In caso di leasing, la maggiorazione si applica al costo sostenuto dal locatore.
Per fruire del beneficio è necessario inviare alcune comunicazioni al GSE tramite apposita piattaforma, con termini e modalità che saranno definiti dal MiMiT.
L’agevolazione è cumulabile con altre misure nazionali o UE, a patto che cumulativamente le agevolazioni non superino il costo sostenuto, ma è espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Industria 4.0”. In caso di cessione o delocalizzazione del bene entro il periodo di fruizione si decade dal beneficio, salvo in caso di sostituzione con beni dalle caratteristiche analoghe o superiori.
RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” (comma 468)
Al fine di garantire continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l’incremento delle risorse disponibili per la “Nuova Sabatini” di euro 200 milioni per il 2026 ed euro 450 milioni per il 2027.
PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO (commi da 438 a 447)
È confermato per il 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, per le imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone della “ZES Unica Mezzogiorno” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e nelle zone assistite di Marche e Umbria. I limiti di spesa sono 2.300 milioni per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028. I soggetti interessati devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute e previste nei periodi 31.3-30.5 di ciascun anno e, a pena di decadenza, inviare una Comunicazione integrativa attestante la realizzazione degli investimenti dal 3.1 al 17.1 dell’anno successivo. L’ammontare massimo del credito fruibile sarà rideterminato sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia tramite apposito provvedimento.
“ULTERIORE” CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO (commi da 448 a 452)
In sede di approvazione della Finanziaria 2026 è stata riconosciuta, per il solo 2026, una maggiorazione pari al 14,6189% del credito il credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno spettante alle imprese che hanno presentato, tra il 18.11 e il 2.12.2025, la Comunicazione integrativa attestante la realizzazione degli investimenti entro il 15.11.2025. Il riconoscimento è subordinato alla condizione che sugli stessi investimenti non si sia fruito del credito “Transizione 5.0” di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 e previa trasmissione di una specifica Comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel periodo 15.4–15.5.2026. La somma del credito originario e dell’ulteriore maggiorazione non può eccedere l’importo indicato nella Comunicazione integrativa. Il credito complessivo è utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 26.5 al 31.12.2026, senza applicazione del limite annuo di 250.000 euro previsto per i crediti indicati nel quadro RU del modello REDDITI.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE (commi da 962 a 965)
Alle imprese energivore iscritte nel 2025 negli elenchi tenuti dalla CSEA è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2025 in beni materiali e immateriali nuovi strumentali di cui alle Tabelle A e B della Legge n. 232/2016.
Le misure del credito differiscono in base allo scaglione di investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi:
| Importo investimento | Riduzione consumi da 3% a 6% (struttura produttiva), da 5% a 10% (processi) | Riduzione da 6% a 10% (struttura produttiva), da 10% a 15% (processi) | Superiore a 10% (struttura produttiva), superiore a 15% (processi) |
| Fino a euro 10.000.000 | 35% | 40% | 45% |
| Da euro 10.000.000 a euro 50.000.000 | 5% | 10% | 15% |
Il credito è riconosciuto entro un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il 2026, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili. Al MiMiT è demandata l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché delle percentuali massime erogabili del credito d’imposta.
ESENZIONE IMU ATTIVITÀ SANITARIE E DIDATTICHE ENC (commi da 853 a 856)
In relazione all’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019 per gli immobili posseduti da enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/92) e destinati ad attività non commerciali, viene inserita la previsione per cui si intendono svolte con modalità non commerciali:
- Le attività assistenziali e sanitarie accreditate/convenzionate con Stato, Regioni o Enti locali, svolte in maniera complementare al servizio pubblico, con servizi gratuiti, savlo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la coprtura del servizio universale sostenuti dall’utente/familiare oppure, se non accreditate, a titolo gratuito o con corrispettivi simbolici, comunque inferiori alla metà dei corrispettivi medi del settore nella stessa area territoriale. In tali casi, ai fini dell’esenzione IMU, è irrilevante la categoria catastale dell’immobile.
- Le attività didattiche, quando il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e dal MIUR.
ROTTAMAZIONE QUINQUIES (commi da 82 a 110)
Viene introdotta la rottamazione-quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023, estesa anche ai tributi regionali e locali. La misura consente l’estinzione dei debiti derivanti dall’omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale ( artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 per imposte dirette, artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 per IVA);
- contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
senza sanzioni, interessi e spese aggiuntive, con adesione entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali, a partire dal 31 luglio 2026. Dalla presentazione della domanda sono, in generale, sospesi termini di prescrizione, decadenza e azioni esecutive, e il DURC è rilasciato per i contributi inclusi. La definizione decade in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata.
MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI (comma 116)
È confermata la riduzione da euro 100.000 a euro 50.000 dell’ammontare delle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, ammontare superato il quale è esclusa la possibilità di compensazione nel modello F24 dei crediti tributari.
MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD. / IVA ( commi da 111 a 115)
Liquidazione IVA in caso di dichiarazioni omesse
È confermata l’introduzione del nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72, “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse”, che prevede una procedura di liquidazione automatica dell’imposta in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA (fattispecie nella quale rientra anche una dichiarazione trasmessa e incompleta ai fini della determinazione dell’imposta). La liquidazione si basa su fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici e dati desumibili dalle comunicazioni LIPE. Non si considera il credito del periodo precedente; dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Eventuali dati o elementi non considerati possono essere segnalati entro 60 giorni dalla comunicazione di liquidazione.
All’imposta liquidata si applica la sanzione del 120%, con un minimo di euro 250. In caso di pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo. Non è consentita la compensazione dei crediti in F24.
Ritenuta d’acconto operazioni effettuate da imprese
Con la modifica dell’art. 25, comma 1, quinto periodo, DPR n. 600/73, è introdotta una ritenuta a titolo d’acconto sugli importi relativi a prestazioni di servizi o cessioni di beni effettuate da imprese: 0,50% nel 2028 e 1% dal 2029. Sono esclusi i soggetti aderenti al CPB, al regime di adempimento collaborativo e i contribuenti forfetari. La ritenuta non si applica ai pagamenti effettuati tramite bonifico “parlante”.
BASE IMPONIBILE IVA PER PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO (commi 138 e 139)
Per le operazioni poste in essere a partire dall’1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento è data dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31.12.2025.
NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI (commi 42 e 43)
A decorrere dal 2026, le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal risarcimento di beni strumentali concorrono interamente al reddito nell’esercizio in cui sono realizzate e non possono più essere rateizzate, anche se i beni sono posseduti da più di tre anni. Rimane invariata la possibilità di rateizzazione per le plusvalenze da cessione di azienda o ramo d’azienda posseduti almeno tre anni e per i diritti d’atleta posseduti almeno due anni. Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dal 2026 e richiedono la rideterminazione dell’imposta 2025 ai fini del calcolo degli acconti IRPEF/IRES 2026.
VALUTAZIONE TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE (commi 65 e 66)
Per i periodi d’imposta 2025 e 2026 è consentito ai soggetti OIC di non procedere alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante al minor valore di mercato, salvo il caso di perdita durevole di valore. L’esercizio della facoltà comporta l’obbligo di accantonare a riserva indisponibile una quota di utile pari alla differenza positiva tra valore contabile e valore di mercato, al netto dell’onere fiscale.
TASSAZIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI E DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (commi da 7 a 12)
Rinnovi contrattuali
Per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a euro 33.000, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva del 5%.
Premi di produttività
Per i periodi d’imposta 2026 e 2027 è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’1% (5% nel 2025), entro il limite complessivo di 5.000 euro e salvo espressa rinuncia del lavoratore, a:
- premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione;
- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente, a euro 80.000.
Somme corrisposte ai lavoratori dipendenti
Per il 2026 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di euro 1.500, alle somme corrisposte a lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni /indennità per lavoro notturno, lavoro festivo o nei giorni di riposo settimanale, nonché alle indennità di turno e agli emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
La misura è applicabile ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a euro 40.000, con esclusione dei compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria. Ai fini del limite di euro 1.500 non rilevano i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
È infine confermata, anche per il 2026, la detassazione del 50% dei dividendi derivanti da azioni attribuite a dipendenti in sostituzione di premi di risultato, entro il limite annuo di euro 1.500.
TASSAZIONE DEI “BUONI PASTO” (comma 14)
È confermata la modifica all’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR, in forza della quale, limitatamente ai buoni pasto elettronici, il valore che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore è elevato a euro 10 giornalieri. Restano invariati i limiti previsti per i buoni pasto cartacei.
ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI (commi 3, 4 e 5-bis)
È confermata la revisione degli scaglioni IRPEF di cui all’art. 11 del TUIR. A decorrere dal 2026 le aliquote sono così strutturate:
- Fino a euro 28.000: 23%;
- Oltre euro 28.000 fino a euro 50.000: 33% (in precedenza 35%);
- Oltre euro 50.000: 43%.
Detrazioni IRPEF per oneri e spese
Con l’introduzione dell’art. 16-ter del TUIR, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni IRPEF per oneri e spese, fatta salva l’esclusione di specifiche tipologie di oneri, sono riconosciute entro un limite massimo complessivo, variabile in funzione dell’ammontare del reddito complessivo (fino a 100.000 euro o oltre) e del numero di figli fiscalmente a carico.
Resta ferma l’applicazione dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, che prevede la progressiva riduzione delle detrazioni spettanti in presenza di reddito complessivo superiore a euro 120.000, fino al completo azzeramento al raggiungimento di un reddito pari o superiore a euro 240.000.
È inoltre confermata l’introduzione del nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter del TUIR, ai sensi del quale, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 200.000, l’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti è ulteriormente ridotto di euro 440 con riferimento alle seguenti tipologie di oneri:
- oneri detraibili nella misura del 19%, con esclusione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL n. 149/2013;
- premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, del DL n. 34/2020.
DETRAZIONI PER LAVORI EDILIZI (comma 22)
Detrazioni “Ordinarie” (Recupero Edilizio, Ecobonus, Sismabonus)
Per le spese sostenute nel 2026, le aliquote di detrazione non subiscono i tagli precedentemente annunciati e restano parametrate al soggetto che sostiene la spesa e alla tipologia di immobile:
- Detrazione al 50%: riservata alle spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà o diritto reale di godimento (inclusi nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione) sull’abitazione principale.
- Detrazione al 36%: applicabile negli “altri casi”, ovvero per immobili diversi dall’abitazione principale, per i familiari conviventi del proprietario e per i detentori dell’immobile.
La prevista riduzione delle aliquote al 36% – 30% è stata ufficialmente differita alle spese sostenute a decorrere dal 1.1.2027.
Bonus Arredo e Altre Detrazioni
Bonus Arredo: confermato per il 2026 nella misura del 50% su una spesa massima di euro 5.000. È necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 01.01.25.
Gruppi Elettrogeni: La sostituzione con generatori a gas di ultima generazione mantiene la detrazione del 50% anche per il 2026.
Barriere Architettoniche (75%): questa specifica detrazione non è più fruibile nel 2026, risultando applicabile solo per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Caldaie a combustibili fossili: Dal 2025 è confermata l’esclusione da qualsiasi agevolazione per la sostituzione di impianti con caldaie a condensazione alimentate a combustibili fossili.
Bonus Verde: La detrazione, come già nel 2025, non risulta più fruibile nel 2026.
Fine dell’era Superbonus
Salvo specifiche deroghe legate a lavori già iniziati o titoli presentati ante-2025, il Superbonus cessa di essere applicabile il 31.12.2025.
Limiti di Spesa
Per i contribuenti con reddito superiore a euro 75.000, le rate riferite alle spese sostenute dall’1.1.2025 concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili complessive (calcolato in base alla composizione del nucleo familiare). Tuttavia, le detrazioni edilizie sono escluse dalla nuova riduzione forfettaria di euro 440 prevista per i redditi superiori ad euro 200.000.
LOCAZIONI BREVI (comma 17)
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, a seguito della modifica dell’art. 1, comma 595, della Legge n. 178/2020, il regime delle locazioni brevi è applicabile a un massimo di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta, in luogo del precedente limite di quattro unità immobiliari.
Resta fermo che in relazione alla disciplina della cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 21% per una sola unità immobiliare locata e al 26% per le unità immobiliari successive alla prima, con facoltà per il contribuente di individuare in dichiarazione l’immobile da assoggettare all’aliquota del 21%.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO (commi 25 e 26)
In relazione alla previsione di cui all’art. 24-bis del TUIR, che consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia di assoggettare a imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nei dieci precedenti l’inizio della validità dell’opzione, è confermato:
- l’innalzamento dell’imposta sostitutiva annua a euro 300.000, in luogo dei precedenti euro 200.000,
- l’aumento a euro 50.000 dell’imposta dovuta per ciascun familiare, rispetto ai precedenti euro 25.000.
Le modifiche si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026.
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA (commi 201 e 202)
Dal 2026, i contributi versati da lavoratori, datori di lavoro o committenti, volontari o obbligatori in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili fino a euro 5.300, ai sensi dell’art. 10 TUIR (in precedenza euro 5.164,57).
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO (comma 27)
È confermata per il 2026 l’estensione della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d-ter), della Legge n. 190/2014, in base alla quale non possono accedere al regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a euro 35.000.
ADEGUAMENTO DELLA SPESA PER IL 5% (comma 24)
È confermato l’aumento, a decorrere dal 2026, del limite di spesa complessiva destinata al 5 per mille. A seguito della modifica dell’art. 1, comma 154, della Legge n. 190/2014, il tetto massimo di spesa è elevato ad euro 610 milioni.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ (comma 28)
Dal 01.01.2026 è confermato l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni su cripto-attività, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR. Sono tuttavia esclusi dall’aliquota maggiorata i proventi derivanti da operazioni con token di moneta elettronica denominati in euro, che restano assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%. Per tali token si intendono quelli il cui valore è ancorato stabilmente all’euro e le cui riserve sono detenute in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE.
LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO (comma 437)
È stato elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite minimo previsto per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate necessaria per beneficiare della deroga al limite ordinario di utilizzo del contante (euro15.000), per gli acquisti di beni e servizi effettuati da turisti non residenti in Italia, extra-UE, UE o SEE, presso commercianti al minuto, soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo.
PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA P.A. (comma 725)
Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis, DPR n. 602/73, in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari o previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno i compensi professionali (inclusi quelli relativi al patrocinio gratuito) solo entro il limite dell’eccedenza di tali debiti. La differenza sarà versata all’Agente della Riscossione per estinguere il debito. La nuova disposizione si applica anche ai compensi non superiori a euro 5.000 ed entra in vigore dal 15.6.2026.
ACQUISTI “TAX FREE” TURISTI EXTRAUE (commi da 934 a 936)
Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 4-bis, DL n. 193/2016, l’Agenzia delle Dogane semplificherà le procedure per il rimborso dell’IVA sulle cessioni di beni a soggetti extraUE, con un processo di validazione unico per tutte le fatture intestate al medesimo acquirente.
È stato inoltre esteso da 4 a 6 mesi il termine entro il quale la fattura di vendita vistata deve essere restituita al commerciante, ai fini della non imponibilità dell’acquisto o dell’ottenimento del rimborso dell’IVA da parte del turista extraUE.
