Baldi & Partners News – Circolari
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16-2025– 2 Settembre 2025
IRES premiale – Art. 1, commi 436-444 L. N. 207/2024) – DM 8 agosto 2025
Il DM 8 agosto 2025, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, ha definito le disposizioni attuative della c.d. IRES premiale di cui all’art. 1 commi 436-444 della L. n. 207/2024. Di seguito riportiamo una panoramica dell’agevolazione, dei requisiti di accesso e delle cause di decadenza, aspetti approfonditi e dettagliati nel DM 8 agosto 2025 e nella relativa Relazione Illustrativa.
OGGETTO (Art. 2 DM 8 agosto)
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’IRES al 20%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (anno 2025), per le imprese che effettuano investimenti rilevanti.
AMBITO SOGGETTIVO (Art. 3)
L’agevolazione è fruibile dai soli soggetti IRES, con alcune esclusioni.
| Soggetti ammessi | società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;società cooperative e di mutua assicurazione;società europee di cui al regolamento 2157/2001 e società cooperative europee di cui alregolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e soggetti equiparati, nonché i trust, residenti nelterritorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia. |
| Soggetti esclusi | – società ed enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti“solari”) sono in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria; – società ed enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti“solari”)determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari; – i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata. |
CONDIZIONI DI ACCESSO (ARTT. 4, 5, 6)
| Condizione | Descrizione | Articolo DM |
| Accantonamento di utili | Una quota non inferiore all’80 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad apposita riserva. Si considera accantonato ad apposita riserva l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio. Si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’articolo 2433 bis del Codice civile relativi al medesimo esercizio. Il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite mediante destinazione dell’utile relativo al 2024 a prescindere dalla loro “disponibilità” e senza distinguere la quota parte di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da disposizioni di legge o statutarie. Vengono sottoposti al vincolo anche l’utile destinato ad aumento di capitale e quello semplicemente portato a nuovo. La presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve non osta, dunque, all’apposizione del vincolo avente natura puramente fiscale. E’ condizione necessaria per l’accesso al beneficio il conseguimento di un utile d’esercizio in relazione al bilancio chisuo al 31.12.2024, ma non è necessario aver conseguito un utile in relazione al bilancio 2023. | Art. 4 |
| Effettuazione di investimenti | Realizzazione di investimenti aventi ad oggetto: a) beni compresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni Industria 4.0); b) beni di cui all’articolo 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici (beni Transizione 5.0). In relazione alle due categorie di beni sono, inoltre previsti, specifici ulteriori requisiti. Gli investimenti rilevanti dovranno essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026, per i soggetti “solari”). Gli investimenti rilevanti si considerano realizzati per competenza ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Viene, inoltre, stabilito un ammontare minimo degli investimenti rilevanti, pari al maggiore fra i seguenti importi: a) 30 per cento dell’utile accantonato, ai sensi dell’articolo 4; b) 24 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023; c) 20.000 euro. | Art. 5 |
| Incremento occupazionale e assenza di cassa integrazione | Sul fronte occupazionale, occorre che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (relativo alla super deduzione per nuove assunzioni), in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Occorre, inoltre, che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. | Art. 6 |
Relativamente alla terza condizione di accesso (incremento occupazionale), in considerazione delle caratteristiche dell’agevolazione e della circostanza per cui la misura si applica esclusivamente per un periodo d’imposta, per esigenze di semplificazione non si tiene conto delle dinamiche occupazionali del gruppo (dati riferibili all’impresa “unica”) disciplinate dal comma 7 dell’art. 4 del DLgs. 216/2023, comma, infatti, non richiamato dal DM dell’8 agosto.
CAUSE DI DECADENZA (ART. 7)
Le cause di decadenza dall’agevolazione sono le seguenti:
a) distribuzione della quota di utile accantonato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026). A tale proposito, si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato ai sensi dell’articolo 4, comma 2;
b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione in forma stabile a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni agevolati (industria 4.0 e 5.0) entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
In caso di decadenza dal beneficio, il contibuente sarà tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota ordinaria, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui al presente articolo.
OPERAZIONI STRAORDINARIE (ART. 11)
Sono dettate regole specifiche volte a salvaguardare le operazioni per le quali vige il principio di neutralità fiscale, evitando così di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, i soggetti coinvolti in dette operazioni.
In generale, il reddito di periodo è agevolato, ricorrendo le condizioni di accesso in capo al dante causa, tanto in capo al dante causa quanto in capo all’avente causa che ne subentra in virtù del principio di successione.
CUMULABILITA’ (ART. 12)
L’agevolazione è cumulabile con la fruizione di altre agevolazioni (es. Crediti Industria 4.0 e 5.0) che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili e spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.
CASI PARTICOLARI
Il decreto disciplina, infine, casi particolari, quali la declinazione del beneficio in presenza dei regimi fiscali del consolidato nazionale e mondiale e della trasparenza fiscale (Artt. 8 e 9) e il coordinamento con la disciplina CFC e con quella degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati (Art. 10).

