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Baldi & Partners News – Circolari

  • 1-2025
    – 15 Gennaio 2025

NUOVI PARAMETRI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, che recepisce la direttiva europea 2022/2464/UE, cambiano i parametri dimensionali riguardanti la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata e semplificata e l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. Per effetto dell’innalzamento delle soglie, tali novità apportano significative semplificazioni a microimprese, PMI e grandi imprese.

Di seguito si riporta il confronto tra vecchi e nuovi parametri:

Bilancio d’esercizio in forma abbreviata (Art. 2535-bis CC) OLD   Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;   2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;   3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.        Bilancio d’esercizio in forma abbreviata (Art. 2535-bis CC) NEW   Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;   2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;   3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.  
Bilancio delle micro-imprese (Art. 2535-ter CC) OLD   Redigono il bilancio micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   1)   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;   2)   ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;   3)   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.  Bilancio delle micro-imprese (Art. 2535-ter CC) NEW   Redigono il bilancio micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:   1)   totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;   2)   ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;   3)   dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Esonero redazione bilancio consolidato (Art. 27 d.lgs. n. 127/1991) OLD   Sono esonerate le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:   a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;   b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;   c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.  Esonero redazione bilancio consolidato (Art. 27 d.lgs. n. 127/1991) NEW   Sono esonerate le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:   a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;   b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;   c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Per quanto riguarda il bilancio d’esercizio, si rammenta che si deve procedere alla redazione del bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata a partire dal bilancio relativo all’esercizio nel quale per la seconda volta consecutiva vengano superati i limiti previsti.

Con riferimento al bilancio consolidato l’esonero, per chi redige già un consolidato, scatta al mancato superamento, per due esercizi  consecutivi, di due dei limiti con la precisazione che non è necessario che siano, nei due  esercizi, sempre gli stessi parametri, ma è sufficiente che due dei tre vengano superati (es. nel primo esercizio si superano i limiti di attivo e dipendenti e nel secondo quello di attivo e ricavi). La verifica dell’esonero può essere effettuata anche su base aggregata (caso frequente per gruppi che non hanno mai redatto un bilancio consolidato), innalzando i limiti di fatturato e attivo del 20% (quindi attivi euro 30.000.000 e ricavi euro 60.000.000).


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