Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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4 Ottobre 2024
VENDITE A DISTANZA: BENI IN PARTENZA DA UNO STATO DIVERSO DA QUELLO DEL CEDENTE
Le imprese Ue che operano nel settore del commercio elettronico indiretto, effettuando vendite a distanza a privati consumatori in altri Stati membri, come regola generale assolvono l’IVA del Paese di destinazione, salvo nei casi in cui le vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso non superino la soglia di 10.000 euro, casi in cui viene applicata l’IVA dello Stato di partenza dei beni.
La deroga al principio di tassazione nel Paese di destinazione, legata al volume di vendite, non è sempre applicabile. Il fornitore deve, infatti, essere stabilito in un unico Stato membro e restano esclusi dall’applicazione della soglia sia i soggetti passivi stabiliti in più Stati membri, sia i soggeti non stabiliti nell’UE che effettuano vendite a distanza da uno Stato membro. In tali situazioni il soggetto che effettua le cessioni dovrebbe provvedere a indentificarsi nel paese del consumatore finale o, in alternativa, aderire al regime One Stop Shop (OSS) per assolvere i relativi adempimenti tramite lo “sportello unico”.
Alle sopra citate condizioni se ne aggiunge una ulteriore. Nelle Note esplicative della Commissione Ue è previsto che la semplificazione non si applica se i beni vengono spediti a partire da più Stati membri. Ciò significa che il fornitore deve essere stabilito in uno Stato membro e i beni devono essere spediti da tale Stato membro di stabilimento. La spedizione dei beni a partire da scorte presenti in altri Stati membri comporta dunque necessariamente il meccanismo della tassazione nel paese di destinazione, ma non è ostativo né alla qualifica dell’operazione come vendita a distanza intracomunitaria, né all’applicazione del regime dello sportello unico IVA (OSS).
