La Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza n. 1975 del 18 gennaio 2024, ha stabilito che il verbale di conciliazione con il datore di lavoro non può essere impugnato se vi è stata effettiva assistenza sindacale, indipendentemente dal fatto che la lavoratrice fosse o meno iscritta al sindacato. La contestualità del mandato rispetto alla stipula del verbale potrebbe suggerire un’inefficace assistenza sindacale, ma ciò deve essere supportato da altri elementi per costituire un indizio di tale vizio. Nel caso preso in esame, la lavoratrice non ha fornito prove della mancanza di assistenza sindacale effettiva, e la Corte territoriale ha confermato che l’assistenza era stata effettiva, basandosi su testimonianze. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la validità della conciliazione e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.