Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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19 Dicembre 2025
TUTELA DEL LAVORATORE E LEGGE APPLICABILE: IL CAMBIAMENTO DURATURO DEL LUOGO DI LAVORO ABITUALE VA CONSIDERATO PER GARANTIRE L’APPLICAZIONE DELLE NORME IMPERATIVE NAZIONALI (CONVENZIONE DI ROMA).
La sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2025, causa C-485/24, interpreta gli articoli 3 e 6 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti. Il procedimento trae origine da un rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour de cassation (Francia). La controversia principale vedeva opposti una società di trasporti lussemburghese e un suo ex conducente, in merito a domande risarcitorie a seguito della risoluzione del contratto di lavoro. Le parti avevano scelto la legge lussemburghese, ma si era constatato che il conducente svolgeva una parte sostanziale del suo lavoro in Francia. Il giudice francese si è domandato come determinare la legge applicabile (in assenza di scelta delle parti) nel caso in cui il luogo di lavoro abituale si sia spostato nel corso del rapporto. La Corte di Giustizia ha stabilito che, qualora il lavoratore si trovi a svolgere le sue attività in un luogo diverso, destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale, tale ultimo luogo deve essere tenuto in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze. Questo esame (Articolo 6, paragrafo 2, ultima parte di frase) è finalizzato a determinare la legge del paese con il collegamento più stretto al contratto.

