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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 9 Febbraio 2026

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE  E DISTRIBUZIONE DI RISERVE

L’art. 170 comma 3 del TUIR prevede che, in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, le riserve di utili maturati prima della trasformazione e già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono tassatie nuovamente al momento della distribuzione, a condizione che esse siano iscritte in bilancio con l’indicazione della loro origine.

Questo principio è valido anche se, dopo la trasformazione, la compagine sociale cambia o se il socio persona fisica viene sostituito da una società di capitali, ad esempio tramite il conferimento della partecipazione in una holding. Il mutamento della natura giuridica del socio non incide sull’irrilevanza fiscale della distribuzione.

La ratio della norma è evitare una doppia imposizione sugli stessi utili, in linea con il principio generale sancito dall’art. 163 del TUIR, secondo cui la stessa imposta non può essere applicata più volte in relazione al medesimo presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

Pertanto, se le riserve ante trasformazione sono correttamente evidenziate in bilancio, la loro distribuzione non genera ulteriore tassazione, anche qualora effettuata a favore di un soggetto diverso da quello che aveva originariamente subito la tassazione per trasparenza.


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