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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Dicembre 2025

TRANSFER PRICING: SCONTI COMMERCIALI E SERVIZI INFRAGRUPPO SOTTO LA LENTE DELLA CGT LOMBARDIA

La sentenza n. 1703/14/2025 della CGT Lombardia offre spunti di particolare interesse per igruppi multinazionali, affrontando due questioni ricorrenti nelle verifiche di transfer pricing: la corretta qualificazione degli sconti praticati nelle forniture infragruppo e il trattamento dei servizi intercompany e del distacco di personale.

Sul primo profilo, l’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato come “sconto finanziario” uno sconto contrattualmente definito come commerciale, escludendolo dal calcolo del margine operativo della società italiana e contestandone, di conseguenza, la deducibilità ai fini IRES e IRAP. Secondo l’Ufficio, lo sconto non sarebbe stato giustificato da reali finalità commerciali, anche in considerazione del fatto che la società italiana operava come distributore esclusivo e acquistava dalla capogruppo solo a fronte di ordini già ricevuti dai clienti finali.

La CGT ha respinto questa impostazione, valorizzando alcuni elementi chiave: l’esistenza di un contratto che disciplinava chiaramente l’applicazione degli sconti, la loro mancata correlazione con i tempi di pagamento (elemento tipico degli sconti finanziari) e l’allineamento dei prezzi alle quotazioni ufficiali di mercato. I giudici hanno inoltre ribadito che anche nei rapporti di distribuzione in esclusiva gli sconti possono rispondere a logiche pienamente commerciali, come l’espansione delle quote di mercato. In questo senso, la sentenza richiama un principio di fondo: le società di un gruppo multinazionale, pur operando infragruppo, mantengono obiettivi e rischi imprenditoriali propri, che non possono essere automaticamente compressi sulla base della sola natura “intercompany” delle transazioni.

Il secondo tema riguarda la riqualificazione, da parte dell’Ufficio, dei servizi infragruppo e del distacco di personale come trasferimento di beni immateriali e know-how. Su questa base, il metodo “cost plus” adottato dalla contribuente era stato sostituito dai verificatori con un sistema di royalties calcolate sui ricavi della casa madre. Anche qui la CGT ha dato ragione alla società, osservando che i servizi contestati – amministrativi, di rappresentanza, relazioni pubbliche, reporting e simili – rientrano, secondo le Linee Guida OCSE 2017, tra le attività di supporto, non core, che non implicano l’utilizzo di intangibili unici né l’assunzione di rischi significativi da parte del prestatore. In tale contesto, il metodo cost plus è stato ritenuto coerente con il principio di libera concorrenza, mentre l’approccio basato su royalties è stato giudicato idoneo a produrre risultati sproporzionati.

La decisione rafforza quindi un orientamento favorevole a un’analisi sostanziale delle operazioni infragruppo, ancorata alla loro reale funzione economica e alle indicazioni OCSE, limitando interpretazioni presuntive e riqualificazioni eccessivamente aggressive.


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