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Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 19 Luglio 2024

TRANSFER PRICING: NELLE ANALISI DI BENCHMARK, LA CASSAZIONE AMMETTE LE IMPRESE IN PERDITA

La Cassazione, con la sentenza n. 19512 del 16 luglio 2024, ha chiarito che, ai fini delle analisi di benchmark nell’ambito del transfer pricing, devono essere considerate anche le imprese in perdita, purché tale perdita rappresenti un evento fisiologico. Questo è in linea con le Linee guida OCSE, ribaltando una prassi comune dell’Agenzia delle Entrate.

La questione riguarda la determinazione dei “comparables” nelle analisi di transfer pricing. L’Agenzia delle Entrate tende a escludere le imprese in perdita, sostenendo che ciò compromette il prezzo di libera concorrenza. Nel caso in esame, un contribuente italiano aveva applicato un mark up del 5% per servizi di call center forniti a una propria consociata estera, mentre l’Agenzia, escludendo le imprese in perdita, aveva alzato il mark up al 7,42%.

La Corte ha stabilito che in un mercato di libera concorrenza è normale trovare società in perdita, richiamando i paragrafi 1.59 e 3.43 delle Linee guida OCSE. Questi paragrafi non prevedono l’eliminazione automatica delle imprese in perdita, a meno che la perdita non sia patologica.

Questa pronuncia è significativa poiché è la prima volta che il principio OCSE viene avallato dalla Cassazione, segnalando all’Agenzia delle Entrate la necessità di rivedere la propria posizione sulla validità delle perdite nelle analisi di transfer pricing.

Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento della fisiologia delle perdite aziendali nel contesto delle analisi di transfer pricing.


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