Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale
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7 Novembre 2025
TRANSFER PRICING: LA CASSAZIONE CONFERMA L’AFFIDABILITÀ DEL METODO TNMM IN ALCUNE STRUTTURE INFRAGRUPPO
Con l’ordinanza n. 29083 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali per la corretta applicazione dei metodi di transfer pricing.
Le Linee Guida OCSE, pur essendo strumenti utili, non costituiscono una fonte normativa vincolante, ma offrono linee guida operative che devono essere adattate ai casi concreti. In questo contesto, è responsabilità del giudice, in sede di merito, motivare la scelta del metodo più appropriato, che può essere poi scrutinata dalla Corte di legittimità solo se il ragionamento risulta palesemente errato.
Nel caso oggetto della sentenza, l’Agenzia delle Entrate aveva utilizzato il metodo TNMM con Profit Level Indicator individuato nel ROS (Return on Sales) per accertare un prezzo di acquisto non congruo da parte di una società italiana che acquistava orologi e gioielli dalla sua controllante svizzera. La Corte ha ritenuto illegittima l’esclusione del TNMM da parte dei giudici di merito, sottolineando che la struttura del gruppo imponeva un approccio diverso da quello tradizionale, come il CUP (Comparable Uncontrolled Price).
Nel caso specifico, infatti, non si trattava di un mercato aperto, ma di una transazione infragruppo tra una società produttiva unica in Svizzera e una società commerciale in Italia con rischi limitati. In simili situazioni, dove la parte che rivende il bene ha un rischio operativo ridotto, il TNMM si dimostra più adeguato rispetto al CUP, perché il margine netto della parte testata (quella che rivende) rappresenta un indicatore più affidabile rispetto ai prezzi di mercato, che in questo caso non riflettevano condizioni di libero scambio.
Per gli operatori, ciò implica che, in contesti di vendita infragruppo con rischio limitato e produzione centralizzata, il margine netto è il parametro più adeguato per determinare la conformità ai prezzi di mercato. Inoltre, la scelta del metodo deve essere adeguatamente motivata, evidenziando come le specifiche condizioni del gruppo giustifichino l’approccio adottato, in linea con le linee guida OCSE.
In sintesi, la Cassazione conferma l’importanza di applicare il metodo più appropriato alla struttura concreta dell’operazione, senza aderire a schemi rigidi, ma piuttosto considerando le caratteristiche specifiche di ciascun gruppo e le funzioni svolte dalle diverse entità coinvolte. Questo approccio non solo permette una maggiore trasparenza, ma riduce anche il rischio di contenzioso con l’amministrazione fiscale.
