Passa al contenuto principale

Baldi & Partners News – Notiziario Settimanale

  • 15 Dicembre 2023

TASSAZIONE PRESTITI AI DIPENDENTI

Cambiano le regole sulla tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti. Il disegno di legge di conversione del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), approvato dal Senato, prevede la modifica della disciplina in materia di tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, al fine di risolvere i problemi causati dal rialzo dei tassi della BCE che, secondo l’attuale disciplina, incide significativamente sulla determinazione del valore imponibile del benefit, traducendosi in uno svantaggio per il lavoratore.

Per la determinazione del compenso in natura e la concorrenza del benefit al reddito di lavoro dipendente imponibile, l’attuale disciplina contenuta nell’art. 51, comma 4, lettera b) TUIR prevede che “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”. Tale criterio di determinazione si applica a qualsiasi forma di finanziamento comunque erogato dal datore di lavoro e l’imponibile è determinato dal beneficio sugli interessi del prestito.

Secondo la nuova impostazione, invece, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro calcola il benefit al momento del pagamento di ciascuna rata confrontando il tasso applicato al prestito con il tasso BCE (TUR in vigore alla fine dell’anno precedente), per poi procedere al conguaglio alla fine dell’anno sulla base del tasso BCE vigente al termine del periodo d’imposta.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2023, pertanto i datori di lavoro dovranno effettuare il conguaglio delle maggiori ritenute operate, al fine di eliminare gli effetti distorsivi per l’anno in corso.


resta aggiornato
in tempo reale

C.F. e P.I. 00734370356

© Baldi&Partners. All rights reserved.
Powered by AgM Srl.